IDD
Come devono rispondere le compagnie assicurative?
Autore: Studio Crenca & Associati
ASSINEWS 331 – giugno 2021
È ormai da tempo che la legislazione comunitaria è sempre più orientata alla “tutela del cliente” e, inevitabilmente, anche nel campo delle assicurazioni le norme di settore si pongono il medesimo obiettivo accanto a quello già regolamentato della stabilità. All’interno di questo stesso principio di tutela, infatti, si colloca la direttiva “IDD” – acronimo di “Insurance Distribution Directive” – in vigore dall’ottobre 2018, che di concerto con le norme MIFID II e PRIIPs, si pone altresì nell’ottica di accrescere la fiducia dei clienti nei mercati finanziari.
La Direttiva IDD è stata recepita in Italia inizialmente attraverso il decreto legislativo n. 68/2018 (che ha introdotto modifiche sia al CAP che al TUF), i regolamenti UE nn. 2358 e 2359 del 2017, i regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2018. Con l’emanazione del regolamento IVASS n. 45/2020 (in materia POG “Product Oversight and Governance” per imprese e reti) e del provvedimento IVASS n. 97/2020 (in materia di distribuzione), in vigore dal 31 marzo u.s., è stato completato il quadro normativo nazionale di recepimento della IDD.
Molteplici sono stati e saranno gli impatti in termini di cambiamenti da affrontare ed i conseguenti adempimenti normativi a cui sarà necessario conformarsi, sia da parte delle imprese di assicurazioni, oramai denominate “produttori”, che degli intermediari assicurativi, ribattezzati “distributori”.
Con l’avvento del processo di controllo e governo del prodotto, disciplinato in prima battuta dal regolamento UE 2358/2017, con le ultime disposizioni del regolamento IVASS n.45/2020 per i produttori sono state ulteriormente riscritte le regole di determinazione del mercato di riferimento “positivo” e “negativo” secondo specifici criteri, sono stati ulteriormente declinati determinati adempimenti relativi al processo di approvazione, di collocamento e di monitoraggio dei prodotti assicurativi attraverso lo svolgimento di test prima della loro commercializzazione e di test ex post rispetto alla stessa, anch’essi ulteriormente descritti nei contenuti per ciascuna fase in cui devono essere effettuati.
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