ASSICURAZIONE

Autore:  Daniele Bussola
ASSINEWS 331 – giugno 2021

Per anni è stato pacifico, o quasi, che la suddivisione tra beneficiari della prestazione caso morte di una polizza vita dovesse essere fatta in parti uguali. Sia la dottrina dominante che la Corte Suprema di Cassazione (sezione prima civile) con le argomentazioni espresse:
– nella sentenza n. 9388 del 10 novembre 1994;
– e nella sentenza n. 4484 del 14 maggio 1996; hanno sostenuto che la prestazione caso morte deve essere divisa in parti uguali anche nei casi in cui i beneficiari caso morte designati in polizza siano “gli eredi legittimi”.

Infatti, come riportato nel 3° comma dell’articolo 1920 del codice civile, nelle polizze vita l’atto di designazione dei beneficiari è un atto unilaterale a favore di terzi ed è un atto tra vivi.

I beneficiari non acquisiscono il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.

Il vincolo giuridico in capo all’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario fatta dal contraente.(1)
Pertanto, in caso di decesso dell’assicurato non si tratta di aprire una successione legittima o testamentaria, ma di pagare determinate persone indicate dal contraente come beneficiari della prestazione caso morte.

Se in polizza sono stati designati quali beneficiari caso morte gli eredi legittimi dell’assicurato, tali figure rimangono, ai sensi degli articoli 565 e seguenti del codice civile, identificabili anche in presenza di testamento che abbia attribuito agli eredi testamentari il patrimonio del de cuius.
Inoltre, le designazioni che indicano:
– gli “eredi legittimi”
– gli “eredi testamentari”
– gli “eredi legittimi o testamentari”
– gli “eredi legittimi e/o testamentari”

concretano mera indicazione del criterio da utilizzare per l’individuazione dei beneficiari, ovvero rappresentano solamente il metodo con cui individuare gli aventi diritto alla prestazione.(2)

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