di Gianmaria Favaloro e Alessio Spitaleri
L’Agenzia delle entrate ha aggiornato, nuovamente, le istruzioni del L’Agenzia delle Entrate, con l’aggiornamento delle istruzioni al Modello Redditi PF 2020 (dello scorso 27 Aprile), ha modificato, nuovamente, le modalità di compilazione del quadro RM12 dando rilevanza al solo credito Ivca. Difatti, nella versione ante modifica, le stesse prevedevano una singolare detrazione, dalle imposte sostitutive dovute in Italia, delle imposte pagate oltreconfine sui redditi di capitale di fonte estera. Tale soluzione, non priva di criticità, sembrava volta a risolvere (seppur impropriamente) la storica discriminazione in materia di “netto frontiera”. Con le nuove istruzioni, l’Agenzia ha invece preferito procedere con un cambio radicale destinando la “nuova” colonna 5 all’esposizione del credito IVCA (Imposta sul valore dei contratti di assicurazione (Ivca), introdotta dall’art. 68 del dl. 83/2012) eventualmente maturato e detraibile dall’imposta dovuta sulle prestazioni di assicurazione sulla vita pagate da una compagnia estera che non opera come sostituto d’imposta (non “bi-optata”).In particolare, nella prima versione delle istruzioni del Modello Redditi PF 2020 – era stato previsto che l’imposta sostitutiva dovuta sui redditi di capitale di fonte estera (dunque non sui soli dividendi), generalmente pari al 26%, dovesse essere indicata nel Quadro RM12 (colonna 6) al netto delle imposte pagate all’estero (“nuova” colonna 5). Tale soluzione, oltre ad apparire priva di qualsiasi fondamento normativo stante l’immutato combinato disposto degli articoli 18 del Tuir e 27, comma 4 e 4 bis del dpr. 600/1973 (come confermato, da ultimo, nella Risposta n.111/2020), si poneva in palese contrasto il meccanismo del cd. “netto frontiera”. Tale regime prevede l’assoggettamento a tassazione dei soli dividendi esteri, al netto della ritenuta applicata nello Stato della fonte, nel solo caso in cui un intermediario italiano intervenga nella riscossione operando come sostituto d’imposta. Stando alle istruzioni aggiornate la “nuova” colonna 5 è stata invece destinata all’indicazione del credito IVCA. Generalmente, tale imposta viene versata dall’intermediario residente (e.g. fiduciaria) che interviene, in qualità di sostituto d’imposta, nella riscossione dei redditi derivanti da polizze emesse da compagnie estere non bi-optate, previa fornitura della provvista da parte del contraente stesso. L’IVCA, pur gravando sul contraente, non interessa di norma la dichiarazione dei redditi dello stesso ma solamente quella del sostituto d’imposta. La modifica alle istruzioni sembra dunque regolare la sola fattispecie, certamente poco diffusa, del contribuente che sceglie di incassare la prestazione assicurativa direttamente all’estero senza l’intermediazione del sostituto d’imposta residente. In questo caso, come già precisato dalla prassi (Circolare 41/E/2012, par. 3.2) il contraente (e/o i suoi eredi) saranno chiamati ad autoliquidare l’imposta sostitutiva dovuta in sede di dichiarazione dei redditi (Quadro RM) detraendo l’eventuale IVCA versata e certificata dall’intermediario residente, indicando l’importo a credito nella “nuova” colonna 5. Pertanto, considerando la casistica del tutto residuale, l’errata corrige pare essere un dietrofront rispetto al (tanto sperato) tentativo di risolvere la storica discriminazione sul “netto frontiera”, per il quale sarebbe necessario un intervento normativo.
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