Alessio Boscaglia
In arrivo i nuovi Pir 4.0 . Il dl. 34/2020 introduce nel nostro sistema una nuova categoria Pir (c.d. nuovi Pir), con vincoli di investimento e concentrazione ampliati, che affiancheranno i Pir ordinari già presenti sul mercato. La possibilità prevista dal legislatore di poter possedere contemporaneamente un Pir ordinario e un nuovo Pir mette in evidenza come l’obiettivo cardinale della disposizione normativa sia quello di affiancare ai Pir già presenti sul mercato un «nuovo» strumento caratterizzato da un orizzonte temporale d’investimento lungo e tipicamente illiquido.
Andiamo con ordine, l’articolo 136 del DL Rilancio, rubricato «Incentivi per gli investimenti nell’economia reale», al fine incentivare gli investimenti sia in capitale di rischio sia in capitale di debito nell’economia reale prevede:
(i) l’inserimento nell’art. 13-bis del dl. 124/2019 (disposizione che regola l’emissione dei Pir costituiti a partire dal 1° gennaio 2020) del comma 2-bis contenente le disposizioni in materia di investimenti «qualificati» e limite di concentrazione previsti per i nuovi Pir;
(ii) la modifica dei commi 101 e 112, dell’articolo 1, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), aventi ad oggetto l’importo massimo di investimento nei nuovi Piani e limiti di detenzione degli stessi.
Il combinato delle disposizioni normative sopracitate consente la costituzione di una nuova tipologia di Piano di risparmio a lungo termine che, al fine di beneficiare del regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria, deve presentare le seguenti caratteristiche:
– investire almeno il 70% del valore complessivo (per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano), direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello stato o in Stati membri dell’in UE oppure del SEE in sStati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello stato, diverse da quelle inserite negli indici Ftse MibB e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese;
– limite massimo di concentrazione degli investimenti pari al 20%;
– soglie di investimento consentite per il detentore del Pir pari a 1.500.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 150.000 euro (le predette soglie non trovano applicazione nel caso di enti di previdenza obbligatoria e complementare);
– possibilità di detenere simultaneamente un Pir ordinario e un nuovo Pir.
Ovviamente trattandosi di Pir, l’investitore al fine di beneficiare del regime di agevolazione fiscale dovrà mantenere l’investimento per un periodo di tempo minimo pari a cinque anni (cd. minimum holding period).
Probabilmente l’elemento che renderà molto appetibili i Pir 4.0 per una particolare fascia di clientela (High Net Worth Individuals) è l’esenzione dall’imposta di successione, beneficio già previsto per i Pir ordinari, ma che acquista maggior appeal considerato l’investimento massimo agevolabile (1,5 milioni di euro) che nella maggior parte dei casi è superiore alle franchigie previste dall’articolo 2, comma 48, del Dl. 262 del 2006.
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