di Carlo Giuro

Il sistema italiano di previdenza complementare appare una realtà fortemente dinamica dal punto di vista legislativo, essendo in corso una serie di adeguamenti normativi dettati dal recepimento anche in Italia della direttiva comunitaria Iorp 2. Entro giugno andranno poi operati gli adeguamenti alla direttiva Shareholder rights. Paolo Pellegrini, vicedirettore generale del Mefop, illustra il quadro complessivo.
Domanda. Quali sono le principali novità recate dalla direttiva Iorp 2?
Risposta. Ha l’obiettivo principale di favorire l’operatività transfrontaliera dei fondi pensione occupazionali, migliorando le condizioni di offerta di adesioni collettive da uno Stato membro all’altro. Si applica, dunque, a fondi negoziali, preesistenti e fondi aperti. I pip sono esclusi dalla direttiva Iorp 2 pur essendo tuttavia coinvolti per effetto delle nuove regole sulla trasparenza adottate sulla base della citata disciplina comunitaria e riguardanti tutti i fondi pensione. Il tema dell’operatività transfrontaliera era già stato oggetto della direttiva Iorp 1, che però non ha avuto effetti concreti. Con la Iorp 2, invece, si vorrebbe stimolare una più facile operatività transfrontaliera di fondi di tipo collettivo. L’idea sarebbe di consentire a imprese multinazionali o transnazionali di avere un unico fondo pensione in uno Stato membro in cui raccogliere le adesioni di tutti le divisioni nazionali. Per agevolare questa operatività, si incentiva una maggiore omogeneizzazione delle regole nazionali in materia di trasparenza, governance e investimenti.
D. Si interviene sulla portabilità?
R. La Iorp 2 non interviene sul diritto alla portabilità individuale, che è oggetto di un’altra direttiva la quale, lungi da imporre agli stati membri il diritto al trasferimento, che per i nostri fondi pensione, prevalentemente a contribuzione non sarebbe affatto un problema, si limita a stabilire che l’aderente che sia stato iscritto a un fondo pensione per almeno tre anni, abbia il diritto a conservare il suo montante. Novità della Iorp 2, invece, è la possibilità del cosiddetto trasferimento collettivo transfrontaliero. Si tratta, nella sostanza, di un’operazione di fusione transfrontaliera tra fondi pensione occupazionali che richiede il parere favorevole delle parti istitutive dei due fondi pensione e l’approvazione delle Autorità di vigilanza.
D. Come procede l’adeguamento dell’ordinamento italiano?
R. I fondi pensione italiani sono già in buona posizione rispetto agli adeguamenti che dovranno porre in atto i fondi degli altri Stati membri. Ad ogni modo, la Iorp 2 sta rappresentando l’occasione per rivedere il complesso delle regole in materia di previdenza complementare. Diversi sono i provvedimenti messi in consultazione da Covip, di cui si attende l’emanazione definitiva tra cui le istruzioni in tema di trasparenza, contenenti i nuovi schemi di Nota informativa e comunicazioni agli aderenti. È inoltre probabile che vengano riviste, progressivamente, anche le regole Covip circa i documenti da inviare periodicamente all’Autorità di vigilanza, le disposizioni sulla politica investimento, le regole circa la trattazione dei reclami, le istruzioni in materia di bilancio e controllo interno, nonché la procedura per la selezione dei gestori. Non dimentichiamo, da ultimo, che a breve sarà anche rivisto il Decreto Lavoro 79/07, relativo ai requisiti di professionalità degli esponenti dei fondi pensione, nel quale dovranno essere individuati i requisiti per le funzioni fondamentali di gestione del rischio, revisione interna, attuariale e per il direttore generale.
D. Quali sono le principali novità introdotte dalla consultazione Covip in materia di informativa e trasparenza?
R. Sebbene l’ordinamento italiano sia già in gran parte compliant alle nuove disposizioni, Covip sta procedendo a una revisione e aggiornamento delle disposizioni emanate nel tempo. La specifica consultazione sul tema, avviata lo scorso 10 febbraio, è terminata il 15 maggio 2020. Le novità di maggior rilievo derivano direttamente dal recepimento della disciplina comunitaria: si ampliano i fondi tenuti al rispetto delle nuove regole includendo anche fondi preesistenti con meno di 5 mila aderenti, oggi esentati; si introducono specifiche informazioni sul se e sul come si è tenuto conto nella politica di investimento dei fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario; si inserisce una specifica informazione da trasmettere agli aderenti in fase di prepensionamento, almeno tre anni prima dell’accesso alla pensione di vecchiaia, circa le opzioni relative alle prestazioni pensionistiche. Di iniziativa nazionale, invece, sono i forti incentivi alla telematizzazione, alla promozione dell’adesione on line e alla regolamentazione dell’area pubblica e riservata del sito istituzionale del fondo.
D. Entro quando devono adeguarsi i fondi pensione alla Iorp 2?
R. I termini massimi di adeguamento non sono ancora noti. Saranno indicati dalla Covip in occasione dell’emanazione dei provvedimenti definitivi. Questo non esclude che i fondi pensione possano già avviare l’adeguamento. Mefop continuerà a tenere dei tavoli di confronto tra operatori per condividere le migliori pratiche applicative che si vanno affermando.
D. Cosa prevede la direttiva Shareholder rights e quali sono le novità in materia di previdenza complementare?
R. Si inserisce in un momento particolarmente cruciale per lo sviluppo della finanza sostenibile, soprattutto alla luce del contesto attuale. Per quanto concerne le previsioni relative ai fondi pensione, è richiesta la predisposizione, secondo il principio del comply or explain, di una politica di impegno nei confronti delle società partecipate, delle modalità di attuazione e dei relativi risultati. C’è inoltre l’obbligo di esplicitare in che modo la strategia di investimento azionario sia in linea con il profilo e la durata delle passività e contribuisca al rendimento degli attivi a medio-lungo termine. Data la rilevanza dei temi della direttica, Mefop sta avviando un percorso condiviso di approfondimento e confronto degli aspetti relativi alle pratiche di voto ed engagement con emittenti italiani ed esteri. Sull’applicazione concreta delle disposizioni, è stata pubblicata di recente una consultazione Covip che scade il 22 giugno. (riproduzione riservata)

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