Il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano due elementi:
- quello oggettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro
- e quello soggettivo, integrato dall’intendimento persecutorio del datore medesimo.
Quest’ultimo richiede che siano posti in essere atti, contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente dal datore o di un suo preposto o di altri dipendenti, comunque sottoposti al potere gerarchico dei primi due.
Cassazione civile sez. lavoro, sentenza dell’11/12/2019 n. 32381