Negli infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell’infermità da una causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita.
Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto e ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento
- alle mansioni svolte
- alle condizioni di lavoro
- e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio.
Nel caso in cui tale onere probatorio non sia adempiuto dal richiedente, non può essere ammessa CTU, non potendo tale mezzo istruttorio essere utilizzato per acquisire elementi e circostanze di fatto che la parte avrebbe dovuto provare.
Corte d’appello di Campobasso, sez. lavoro, sentenza del 6 dicembre 2019 n. 219