MERCATO
Autore: Alberto Scardino
ASSINEWS 320 – giugno 2020
Seconda parte
Tornando sul tema degli effetti del coronavirus in ambito assicurativo, non si può omettere di considerare le conseguenze prodotte dal divieto degli spostamenti imposti, in misura rigorosa fino al 4 maggio, ai cittadini e così quelle derivanti dal blocco delle attività lavorative.
Relativamente al divieto di spostamenti, va segnalato come esso abbia determinato situazioni veramente paradossali, come denunciato lo scorso aprile dal presidente di COPAGRI Puglia Tommaso Battista, lamentando che vi erano state “diverse segnalazioni da parte di nostri associati, ad esempio dal comune di Grumo, i quali lamentavano di essere stati fermati dai carabinieri, che hanno loro contestato le violazioni previste dal dpcm attualmente in vigore”; eguale situazione ha sottolineato Confagricoltura Campania, evidenziando le ripetute ammende comminate a lavoratori agricoli che utilizzano trasporti collettivi (e per “trasporti collettivi” si intende anche l’uso della propria autovettura col trasporto di altri occupanti! n.d.r.) per andare a lavorare e che, pur a fronte di un via libera a livello regionale di questa pratica, “le aziende stanno subendo notevoli disagi legati al fatto che troppo spesso le Forze dell’ordine impegnate nella vigilanza del territorio ignorano questi importanti chiarimenti (il via libera della regione; n.d.r.), comminando sanzioni ai lavoratori, aumentando così lo stato di difficoltà delle imprese”.
Non è quindi difficile immaginare che ciò potrebbe anche comportare una notevole lievitazione dei costi dei prodotti agricoli, che, tra l’altro, è già in atto, con pesanti ripercussioni a carico dei consumatori già duramente provati dall’emergenza dovuta alla pandemia. Relativamente al blocco delle attività lavorative va segnalato che l’art. 91 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha pure previsto la modifica ed integrazione dell’art. 3 del precedente decreto legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 – convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 5 marzo 2020 – inserendovi il comma 6°-bis, per il quale il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 deve essere considerato (evidentemente dal giudice, nel caso di mancata intesa tra le parti) al fine del riconoscimento di penali o decadenze connesse al ritardo o ad eventuale inadempimento.
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