Va rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: se l’art. 122 codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 18/12/2019 n. 33675

strade