Il danno parentale per la lesione non lieve di un congiunto può essere presunto e non deve essere provato se il rapporto di parentela è stretto. Lo afferma la sentenza della Corte di Cassazione n. 7748 pubblicata l’8 aprile 2020
a cura di L. Petri – MR. Oliviero
In quanto danno diretto e non riflesso sui familiari, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale, il congiunto rimasto danneggiato non deve provare il “totale sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare”. Potendosi limitare a fornire la prova – anche presuntiva – della sofferenza patita e della gravità delle ricadute sui rapporti di convivenza.
Mentre se i soggetti non sono appartenenti alla famiglia nucleare è necessario provare il danno dimostrando le reali abitudini e le effettive frequentazioni, gli interessi e l’intensità dei rapporti. In questo senso nel dominante orientamento giurisprudenziale, tra le altre le sentenze della Cassazione n. 17006 del 2014 e n. 11200 del 2019.
Il caso
La vicenda giudiziaria trae origine da un sinistro stradale nel quale il conducente di un motociclo perdeva la vita in conseguenza dell’urto con altro veicolo. Nel sinistro rimaneva coinvolto anche il terzo trasportato a bordo del motociclo. Quest’ultimo, rimasto gravemente danneggiato, agiva in giudizio nei confronti del responsabile. Il Giudice di primo grado riconosceva il 70% di responsabilità al conducente del veicolo e il restante 30% a quello del motoveicolo. Al terzo trasportato veniva invece riconosciuta una minima responsabilità del 10% per il danno a sé stesso, venendogli liquidata una somma per il danno subito, così come ai suoi congiunti di riflesso. La decisione veniva impugnata con appelli autonomi dal terzo trasportato, dai suoi congiunti e dalla Compagnia di assicurazione del conducente del veicolo.
Nel prossimo numero (320 – giugno 2020) di ASSINEWS la lettura completa dell’articolo con il commento approfondito della sentenza.