Nel risarcimento del danno da micropermanente, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psicofisica deve avvenire secondo criteri medico legali rigorosi e oggettivi.
Al riguardo, l’esame clinico strumentale non è l’unico mezzo probatorio utile per il riconoscimento della lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico/legale.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 12/12/2019 n. 32483