di Daniele Cirioli
Il datore di lavoro non è automaticamente responsabile degli infortuni dovuti al Covid-19. Ne risponde, penalmente e civilmente, solo nel caso in cui venga accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa (come avviene, cioè, per ogni altra tipologia di infortunio in carenza delle misure di sicurezza sul lavoro). A precisarlo è l’Inail, in un comunicato stampa diffuso ieri, per rispondere al dibattito sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19, promosso da alcuni imprenditori, secondo i quali le norme del decreto Cura (dl n. 18/2020), unitamente alle istruzioni dell’Inail, scaricherebbero sui datori di lavoro le responsabilità civili e penali, in caso di contagio da Covid-19 di un loro dipendente.
Quando c’è infortunio. L’art. 42 del decreto Cura stabilisce che il contagio è infortunio sul lavoro nei casi di accertata infezione da Covid-19 avvenuta in «occasione di lavoro». Solo in questi casi, è riconosciuta una tutela Inail all’infortunato, anche per il periodo di quarantena con astensione dal lavoro, sia se accada a un lavoratore del settore pubblico sia del settore privato. La norma, ha spiegato l’Inail (circolare n. 13/2020 su ItaliaOggi del 7 aprile) conferma l’indirizzo già seguito dall’istituto e cioè che le malattie infettive e parassitarie vengono inquadrate nella categoria degli infortuni, perché la causa virulenta è equiparata a quella violenta (circolare n. 74/1995). La norma, in altre parole, si limita a chiarire che la tutela Inail, già spettante nei casi d’infezioni morbose «in ambienti di lavoro o nell’esercizio delle attività lavorative», vale anche nei casi d’infezione dal nuovo coronavirus che sia contratta in «occasione di lavoro». Quest’ultima, in base a dottrina e giurisprudenza, comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dall’apparato produttivo sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore. In effetti, nella situazione pandemica vissuta, appare molto difficile sostenere, ad esempio, che i contagi dei medici e degli infermieri non siano avvenuti in «occasione di lavoro», per quanto è elevato il rischio del contagio negli ambienti ospedalieri.
Cosa rischiano le imprese. Ciò che preoccupa le imprese è un’eventuale responsabilità, civile e penale, che possa derivare a loro carico dal verificarsi di infortuni Covid-19. Certo il rischio della denuncia del lavoratore resta sempre possibile, magari anche per ragioni estranee a quelle dell’infortunio; come pure non è escluso che, un’eventuale denuncia, possa prendere una brutta piega a causa di qualche giudice più meticoloso di altri. Stando all’Inail, tuttavia, i rischi non sembrano aggravati dalla norma di tutela infortunio da Coronavirus. Diversi, infatti, sono i presupposti per l’erogazione della tutela Inail e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro. Questi ultimi fanno riferimento alle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il riconoscimento dell’infortunio, spiega l’Inail, non assume alcun rilievo a favore dell’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa del datore di lavoro per aver causato l’evento dannoso. Peraltro, stando ancora all’Inail, la molteplicità delle modalità del contagio unite alla mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro.
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