Claudio Marangoni, Tribunale di Milano
«L’elemento più rilevante è l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo della disciplina della class action, attraverso la previsione di una legittimazione attiva generalizzata e non più limitata alla sola categoria dei consumatori e utenti», spiega Claudio Marangoni, presidente coordinatore delle Sezioni specializzate per le imprese del Tribunale di Milano. «L’azione potrà essere esercitata anche dalle imprese che abbiano subìto un pregiudizio a seguito di condotte lesive poste in essere da grandi imprese private o pubbliche. Al di là delle norme processuali specifiche introdotte, mi sembra rilevante il fatto che le parti ricorrenti – singoli soggetti o le associazioni – rispetto alla disciplina attuale risultano essere sollevate dalle onerose forme di pubblicità che conseguivano al positivo giudizio di ammissibilità dell’azione, rendendosi maggiormente accessibile tale strumento sotto il profilo del costi. L’azione inibitoria collettiva verso gli autori di condotte pregiudizievoli di una pluralità di individui – diversa dall’azione di classe e regolata nella legge approvata – attribuisce anche a chiunque abbia interesse il potere di chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle rispettive attività o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.
Domanda. Come impatta nel lavoro della sezione la nuova disciplina?
Risposta. L’ampiezza della nuova normativa verosimilmente comporterà un più facile ed ampio accesso a tali forme di tutela risarcitoria per una molteplicità di tematiche certamente molto vasta. Ciò rischia di compromettere fortemente il presupposto fondante di tali uffici e cioè la specializzazione dei giudici in determinate materie di particolare rilievo sul piano economico, strumentale anche ad assicurare rapide decisioni giurisdizionali. La disciplina delle class action in effetti si sviluppa sostanzialmente sul piano processuale, rispetto al quale non pare necessaria alcuna specifica specializzazione del giudice, e comporta che le materie e le tematiche suscettibili di essere trattate in tale ambito possano essere le più varie e differenziate, dunque estese anche a questioni che non fanno parte delle specializzazioni proprie dei giudici delle Imprese (tematiche ambientali, bancarie ecc.). È impensabile che il Tribunale delle Imprese di un ufficio importante come quello di Milano possa affrontare anche tale impatto di nuove e variegate cause con organici immutati rispetto alla situazione presente. Occorre un adeguato studio preventivo per un corretto e congruo dimensionamento di tali uffici che consenta di giungere preparati alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni».
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