di Giovanni Di Corrado – Centro studi Enbic
Il numero di contratti e accordi collettivi che prevedono forme di assistenza sanitaria integrativa è aumentato in modo esponenziale anche a seguito dell’art. 9 del dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, riordino disciplina in materia sanitaria. Ad oggi, i principali settori produttivi contano una o più forme di assistenza sanitaria integrativa che possono essere erogate dagli Enti bilaterali, da Casse di assistenza sanitaria o da Fondi sanitari. All’interno di uno stesso settore possono inoltre coesistere diverse forme integrative rivolte alla stessa categoria di lavoratori in funzione delle parti firmatarie dei Ccnl che le hanno istituite o previste. Le funzioni svolte in favore dei lavoratori sono quelle sanitarie «aggiuntive» con un range di copertura che va dalla mera «integrazione» del Servizio sanitario nazionale alla sostituzione (duplicazione), passando per la complementarità. Peraltro, la diversità di tali funzioni, lungi dall’essere frutto di un’organizzazione preordinata di diversi livelli assistenziali spettanti a categorie diverse di cittadini, deriva prevalentemente da scelte di policy assistenziale rimesse all’autonomia di ciascuna forma sanitaria che, nei fatti, autodetermina il proprio perimetro di azione. Nel sistema delle relazioni sindacali moderne, le forme di assistenza sanitaria sono state inserite all’interno dei Ccnl sia nella parte cosi detta normativa che in quella obbligatoria. Pertanto il datore di lavoro che sia obbligato ad erogare la copertura sanitaria nelle forme ed alle condizioni previste dai contratti che le hanno istituite e non ottemperi a tale obbligo incorre nella violazione dell’art. 2043 del Codice civile: laddove il lavoratore fosse stato assicurato, avrebbe ricevuto un indennizzo a copertura parziale o totale delle spese sanitarie sostenute, mentre nel caso di specie, non riceve nulla. Sul tema si è anche pronunciato il ministero del lavoro stabilendo che, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, laddove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva. Il diffondersi delle forme di assistenza sanitaria integrativa è dovuto a un sistema nazionale sanitario sempre più al collasso, pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, percorrendo la strada del welfare hanno spostato l’attenzione verso forme di «retribuzione in servizi»; su questo anche lo sviluppo dei contratti aziendali per i premi di produzione. Dal punto di vista fiscale l’art. 51 Tuir (dpr 917/86) stabilisce che non concorrono a formare il reddito del dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ai suddetti enti, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20. Oggi sono pochi i Ccnl che non prevedono l’obbligo di iscrizione ad un ente bilaterale, e negli ultimi anni si è assistito al moltiplicarsi degli stessi. La bilateralità ormai gioca un ruolo essenziale nella contrattazione collettiva; pertanto è auspicabile che in una revisione del sistema delle relazioni sindacali si dia maggiore impulso allo sviluppo degli enti bilaterali (con una più attenta regolamentazione) che rappresentano la terza gamba del sistema welfare Italia.
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