Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’articolo 2054, comma 2 del c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. L’accertamento dell’intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
Tribunale di Livorno, sentenza del 25 febbraio 2019 n. 221