Non attiene alla disciplina per l’accesso ai dati personali del codice privacy la richiesta di accesso effettuata dai danneggiati alle società di assicurazione obbligatoria della RCA.
La richiesta di accesso agli atti, che può essere effettuata dai danneggiati alle società di assicurazione obbligatoria RCA, a conclusione dei procedimenti di valutazione, contestazione e liquidazione dei danni che li riguardano, non può essere ricondotta alla disciplina in tema di accesso ai dati personali contenuta nel codice della privacy.
Cassazione civile sez. III, 08/03/2019 n. 6725