GIURISPRUDENZA
Autore: Gianluca Messercola
ASSINEWS 308 – maggio 2019
Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica è causalmente riconducibile alla condotta, sorge per la struttura sanitaria e/o per il medico l’onere di provare che l’inadempimento sia stato determinato da causa non imputabile. Non sono da ammettere nella causa, consulenze tecniche che assegnino al medico legale ed allo specialista quesiti omnicomprensivi e generali oltre che correlativamente esplorativi.
Nel tentativo di tracciare in modo compiuto il percorso valutativo, demandato all’interprete, ai fini di un corretto accertamento della sussistenza e della misura di un obbligo risarcitorio, occorre da subito ricordare che l’analisi deve essere mirata ad accertare un duplice nesso causale, ossia quello tra la condotta illecita e la concreta lesione dell’interesse (causalità materiale) e quello tra quest’ultima ed i danni che ne sono derivati (causalità giuridica).
Seguendo tali principi, è necessario in primo luogo stabilire se dall’azione od omissione sia derivata una lesione della salute e, quindi, in caso affermativo accertare quali conseguenze dannose ne siano derivati.
In un tale contesto identificativo delle pretese risarcitorie, nei casi di responsabilità medica, il presunto danneggiato dovrà fornire – nell’immediatezza della domanda – al giudicante non solo il contratto e l’aggravamento della patologia ma quegli elementi fattuali necessari a dimostrare l’effettiva esistenza di un nesso causale tra la condotta del medico (di riflesso della Struttura Sanitaria) ed il danno di cui chiede il risarcimento.
Con l’effetto che una domanda contraddistinta da indeterminatezza probatoria (dove l’azione e/o l’omissione deve essere diretta conseguenza dell’accadimento lesivo) non potrà trovare rifugio in una mera richiesta di consulenza medicolegale, la quale ultima assumendo carattere esplorativo non potrà sostituirsi ad una evidente lacunosità sul piano sostanziale delle pretese risarcitorie.
Da ciò, al giudice del merito dovrebbe essere richiesta una valutazione anticipata delle domande risarcitorie con una disamina immediata delle singole fattispecie che compongono la vicenda ed una attenta indagine sull’esistenza di evidenti e non generici profili causali. Nell’ultimo periodo la giurisprudenza di legittimità e di merito, con l’evidente intento deflattivo del contenzioso, ha rimarcato con più forza i principi cardini ai fini di un corretto accertamento del nesso causale.
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