Una nota dell’Istituto assicuratore aggiorna gli importi alla variazione dell’indice Istat
Il minimale giornaliero per il calcolo sale dell’1,1%
di Daniele Cirioli

Premi Inail poco più cari quest’anno. La rivalutazione degli importi dei limiti di retribuzione è dell’1,1% in base della variazione dell’Istat ed eleva il minimale giornaliero da 48,20 (anno 2018) a 48,74 euro (anno 2019). A spiegarlo è l’Inail nella circolare n. 11/2019 in cui fornisce il consueto quadro riepilogativo dei limiti di retribuzione, minimo e massimo, per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni dell’anno corrente.
La rivalutazione. Il calcolo dei premi assicurativi avviene applicando alla retribuzione un tasso di premio che è indicato dalla Tariffa Inail con riferimento alle lavorazioni svolte. Il tasso è fissato dalla classificazione aziendale; la retribuzione è quella effettiva erogata ai lavoratori, in misura non inferiore a quanto stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali. Se inferiore, la retribuzione va adeguata al minimale fissato per legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all’aumento Istat. Il minimale per l’anno 2019 aumenta dell’1,1%.
Il minimale. Con quell’aumento, il minimale per l’anno corrente sale a 48,74 euro, cioè il 9,5% dell’importo del minimo Inps in vigore al 1° gennaio 2019 e pari a 513,01 euro mensili. Rapportato a mese, calcolato cioè su 26 giorni, il minimale assume il valore di 1.267,24 euro.
Part-time. A proposito dei lavoratori part-time, l’Inail ricorda che la retribuzione da prendere a base di calcolo dei premi, nelle ipotesi di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è pari al prodotto tra paga oraria e ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro. Sulla base dell’orario normale di lavoro, che è di 40 ore settimanali (così per legge), la retribuzione minima oraria per il 2019 risulta pari a euro 7,31 (7,23 euro nel 2018), ossia pari a 48,74 x 6 giorni : 40 ore.
Artigiani. Per gli artigiani si tiene conto delle novità previste dalla recente revisione delle Tariffe, che ha prodotto un generalizzato calo dei premi assicurativi, che restano fissati in misura annuale e a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta (comunque non inferiore al minimale previsto per la generalità dei dipendenti) e alla classe di rischio in cui si colloca la lavorazione svolta (secondo una classificazione in nove classi, prevista dalla Tariffa Inail). La retribuzione annua di riferimento nel 2019 è pari a 14.622,00 euro (cioè euro 48,74 x 300); mentre i premi dovuti a persona sono fissati nei seguenti importi (anticipati da ItaliaOggi del 2 aprile scorso): classe di rischio 1 = euro 81,90 (come nel 2018); classe 2 = euro 133,01 (euro 170,90 nel 2018); classe 3 = euro 189,24 (euro 335,90 nel 2018); classe 4 = euro 276,93 (euro 525,30 nel 2018); classe 5 = euro 407,44 (euro 736,70 nel 2018); classe 6 = euro 505,76 (euro 946,30 nel 2018); classe 7 = euro 671,90 (euro 1.162,70 nel 2018); classe 8 = euro 77860 (euro 1.278,30 nel 2018); classe 9 = euro 1.450,00 (euro 1.756,10 nel 2018).
Parasubordinati. La base di calcolo dei premi è data dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita. In tal caso, la rivalutazione è effettuata con decorrenza 1° luglio di ogni anno. L’Inail conferma gli importi a copertura del periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 (quando ci sarà il nuovo aggiornamento) nei valori indicati in tabella con riferimento a un minimale e a un massimale di rendita rispettivamente pari a 16.373,70 e 30.408,30 euro.
© Riproduzione riservata

Fonte: