Nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria e assicurativa sulla vita), anche dove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria a essi collegata, con particolare riferimento alla ricorrenza del rischio demografico rispetto al quale il Giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale e alla tipologia dell’investimento.
Cassazione civile sez. III, 05/03/2019 n. 6319