Dall’Inail le nuove tabelle con gli importi medi. Assegno una tantum in caso di morte
Da gennaio l’importo dell’indennizzo aumenta del 40%
di Daniele Cirioli

Via libera alla revisione dell’indennizzo del danno biologico in capitale (menomazioni tra il 6 e il 15%). Da gennaio, l’importo dell’indennizzo è mediamente più alto di circa il 40% rispetto al passato e non c’è più differenza tra infortunati uomini e donne. A stabilirlo è la delibera del presidente Inail n. 2/2019 che approva l’unica e nuova «tabella indennizzo danno biologico in capitale», in attuazione della riforma dalla legge di bilancio del 2019 (legge n. 145/2018), con miglioramenti delle prestazioni a favore di infortunati e affetti da malattia professionale per circa 110 mln di euro annui. L’indennizzo in capitale del danno biologico è una prestazione, economica ed esente da Irpef, riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 25 luglio 2000 e le malattie professionali denunciate dalla stessa data.

La prestazione viene erogata in forma capitale (una tantum) o in forma di rendita (somma periodica), a seconda del grado di menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore (cioè il danno biologico subito) che va a ristorare: una somma in capitale in caso di infortuni o malattie con invalidità pari o superiore al 6 e inferiori al 16%; una rendita in caso di infortuni o malattie con invalidità non inferiore al 16%. La revisione riguarda il primo tipo di prestazione (quella in capitale). Per gli eventi accaduti fino al 31 dicembre 2018, tale prestazione era erogata, secondo le «Tabelle indennizzo danno biologico in capitale», in un’unica soluzione e in funzione di età, sesso e grado di menomazione accertato sulla base della «Tabella delle menomazioni». Fino all’anno 2015, gli importi degli indennizzi non erano soggetti ad alcuna rivalutazione. Nel 2009 è stato operato un aumento straordinario, decorrente dal 1° gennaio 2008, pari all’8,68%, operazione replicata nel 2014 con un altro aumento straordinario del 7,57%. La legge Stabilità 2016, infine, ha introdotto il meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, decorrente dal 1° luglio 2016, in base al tasso Istat (ultimo e unico aumento c’è stato dal 1° luglio 2018, in misura dell’1,1%). A partire dal 1° gennaio 2019, invece, la prestazione è erogata in base a un’unica «Tabella indennizzo danno biologico in capitale», approvata dall’Inail con delibera n. 2/2019, in cui, tra l’altro, non c’è più distinzione di sesso. Gli importi dei nuovi indennizzi, oltre a recepire le rivalutazioni straordinarie del 2008 e del 2014, sono anche adeguati alla speranza di vita, inclusa nei nuovi coefficienti di capitalizzazione. Tra le altre novità, sempre a partire da gennaio 2019, l’Inail ha elevato l’importo dell’assegno funerario a 10 mila euro garantendone l’erogazione, inoltre, a prescindere dai precedenti requisiti (gli stessi per aver diritto alla rendita a superstite: limiti di età per i figli e collaterali, vivenza a carico per ascendenti e collaterali). Il nuovo importo dell’assegno continua a essere rivalutato in baste all’Istat.

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