La prova della presenza di una macchia di olio sull’asfalto (di recente formazione), non è prevedibile e quindi non risulta evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formata poco prima del sinistro.
In quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire di per sé causa del danno, grava sullo stesso Comune/custode, il quale ha l’onere di allegare elementi, anche se semplicemente presuntivi, tali da consentire di affermare l’incidenza del caso fortuito nella causazione del sinistro.
Cassazione civile sez. III, 15/03/2019 n. 7361