GIURISPRUDENZA E FRODI ASSICURATIVE
L’articolata ed esaustiva sentenza dell e sezioni unite dell a Cassazione n. 14426 del 2 aprile 2019 avrà un notevole impatto per le compagnie assicurative impegnate a contrastare le frodi assicurative
Autore: F. Sulis e C. Lorenzini
ASSINEWS 308 – maggio 2019
All’udienza del 28.01.2019 le sezioni unite della Suprema Corte sono intervenute per dirimere il contrasto emerso tra differenti orientamenti giurisprudenziali, affermando alcuni importanti principi di diritto.
Gli ermellini hanno in primo luogo evidenziato che in data successiva a quella del ricorso per Cassazione preso in esame, ed esattamente con legge n. 103 del 03.08.2017, meglio nota come Riforma Orlando del Processo Penale, è stato introdotto all’art. 603 del codice di procedura penale il comma 3 Bis: “Nel caso di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale”.
Posto, dunque, che il legislatore ha introdotto una regola che non può non costituire un punto di riferimento, era quanto mai necessario stabilire, quindi, se la dichiarazione del perito e del consulente tecnico sia assimilabile a quella del testimone ed, in quanto tale, da intendersi come prova dichiarativa.
Le sezioni unite hanno a tal riguardo espressamente affermato che: “La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il Giudice di Appello ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa”.
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