Deve escludersi la natura fittizia, volta al mero risparmio fiscale, della polizza assicurativa, stipulata dal contribuente, dotata di particolare contenuto finanziario e cosiddetta «Unit Linked», laddove nella stessa sia inclusa una clausola con cui, in caso di evento morte, l’assicuratore è tenuto al pagamento di una somma almeno pari a quanto investito dal sottoscrittore che lo sottrae al rischio proprio delle polizze altamente speculative diverse da quelle vita. Sono le particolari conclusioni cui è giunta la Ctp Milano con la sentenza n. 938/11/2019. L’attività dell’ufficio fiscale, sfociata poi nell’atto impugnato, riguardava essenzialmente una polizza assicurativa che, a detta dello stesso, doveva ritenersi fittizia, legittimando, pertanto, il recupero impositivo rispetto al riscatto parziale di essa operato dal contribuente.

Tale polizza era per l’ufficio un mero schermo attraverso cui il contribuente deteneva attività estere in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alla quale risultava inadempiente anche in ordine agli obblighi formali, il tutto al fine del trattamento fiscale più favorevole. Il ricorrente eccepiva l’infondatezza di tale ricostruzione, eseguita in violazione degli artt. 44 e 45 del Tuir, che riconduceva irragionevolmente la polizza stipulata tra quelle c.d. Unit Linked, ossia quelle ad alto contenuto speculativo. Investire in una siffatta tipologia di polizza, che non è una classica polizza vita, rappresentava per l’ufficio l’escamotage per ovviare ad un investimento diretto che non avrebbe consentito di beneficiare dell’aliquota agevolata. Tali polizze rientrano nella previsione di cui al dlgs 209/2005 e prevedono che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengono versate in fondi di investimento di modo che, alla scadenza o al verificarsi di un determinato evento, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore del fondo mobiliare in quello stesso momento, non slegato dalle oscillazioni del mercato. Non viene meno, in tal caso, il rischio per l’assicurato di riscuotere un capitale inferiore al versato. I giudici milanesi osservavano che nella polizza stipulata era inclusa una clausola che prevedeva, in caso di morte, l’obbligo dell’assicuratore al pagamento di una somma almeno pari al capitale originariamente investito. Era in forza di tale clausola perciò, che la polizza stipulata dal ricorrente poteva definirsi quale polizza «unit linked garantita», deponendo per la non fittizietà dell’operazione e per l’accoglimento del ricorso.

Benito Fuoco
(…) Il ricorrente comunicava altresì di aver sottoscritto in data (…), sempre attraverso l’intervento della fiduciaria, la polizza assicurativa (…) con la società I. L. International Ltd; (…)
Con l’atto impositivo oggi impugnato, l’Agenzia delle entrate, a seguito del riscatto parziale da parte del sig. B. di un importo pari a euro 225.000,00 avvenuto nel periodo di imposta 2013, ha contestato nei confronti dell’odierno ricorrente il totale disconoscimento della polizza assicurativa estera, atteso che la polizza estera è stata ritenuta essere uno schermo, attraverso cui il contribuente avrebbe detenuto attività all’estero in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale, al fine altresì di beneficiare del regime fiscale maggiormente favorevole applicabile alle polizze in luogo del regime proprio degli strumenti finanziari sottostanti alla medesima.
(…) la ricostruzione dell’ufficio fiscale presenta numerose lacune per quanto segue: A) Si afferma la fittizi età della polizza assicurativa estera sottoscritta con la I. L. International per il tramite di una fiduciaria, la S. G.; quest’ultima è una fiduciaria statica, che non può esercitare l’attività di gestione patrimoni ed inoltre il ricorrente l’ha manlevata in ordine alle responsabilità ed ai rischi dei prodotti finanziari investiti. Di fatto, quindi, quella sottoscritta è una polizza Unit Linked e non una polizza di assicurazione sulla vita.(…)
Nella polizza stipulata dal ricorrente è stata inserita una clausola che prevede, nel caso di morte, l’obbligo di garantire il pagamento di una somma quantomeno pari al capitale originariamente investito, unitamente ad un rendimento minimo dell’1% del medesimo capitale; tale clausola permette, secondo la dottrina dominante, di qualificare la polizza stipulata dal ricorrente quale polizza Unit Linked garantita, poiché esclude il rischio finanziario in capo all’assicurato e consente di ricondurre tale polizza nell’alveo di quelle di assicurazione vita.
Peraltro anche la giurisprudenza ha confermato tale orientamento; sul punto, si può richiamare Cassazione, ordinanza n. 10333 del 27/2/2018, che definisce finanziaria la natura del contratto assicurativo solo quando quest’ultimo non garantisca il totale rimborso del capitale al sottoscrittore; oppure Ctp Milano sentenza n. 5608 del 10/12/2018 che riconosce la qualificazione di un rapporto contrattuale assicurativo quale investimento finanziario quando il rischio di performance è integralmente addossato all’assicurato e non è previsto alcun versamento premio per il «caso morte». Con ciò è da escludersi qualsiasi natura fittizia della polizza stipulata.(…)
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