Importi su del 40%. Il calcolo avviene in base all’età e al grado di menomazione
Da 3.863 a 39.813 per il ristoro del danno biologico
Pagina a cura di Carla De Lellis

Più pesante, da quest’anno, l’indennizzo per danno biologico in capitale sulle menomazioni tra il 6 e il 15% (al di sotto del 6% non c’è ristoro, al di sopra del 15% c’è l’erogazione di una rendita). Dal 1° gennaio 2019, infatti, la prestazione è erogata in base a un’unica «Tabella indennizzo danno biologico in capitale», approvata dall’Inail con delibera n. 2/2019 (si veda ItaliaOggi del 4 maggio), che, tra l’altro, non fa più distinzione di sesso, tra infortunati uomini e donne. In media, i nuovi importi sono più alti di circa il 40% rispetto agli stessi indennizzi erogati per eventi accaduti fino all’anno scorso. La novità, cui è destinato uno stanziamento di 110 mln di euro annui, è figlia della revisione voluta dalla legge Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) per tariffe e prestazioni Inail.

Il danno biologico. L’indennizzo in capitale del danno biologico è una prestazione, economica ed esente da Irpef, riconosciuta per infortuni avvenuti e malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000. Il «danno biologico», almeno ai fini della tutela dell’Inail (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è definito «lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale». Il via libera a questa tutela c’è stato il 25 luglio 2000, come accennato, che è la data di pubblicazione ed entrata in vigore del dm 12 luglio 2000 che approva le tabelle tecniche relative alle menomazioni, ai coefficienti e all’indennizzo del danno biologico, oggetto quest’anno di revisione.

Il sistema indennitario. La tutela dal danno biologico ha operato una trasformazione del sistema indennitario Inail, per comprendervi il nuovo risarcimento. Il sistema che ne è venuto fuori individua tre classi di postumi, come indicato in tabella. La prestazione, dunque, è erogata in forma capitale (una tantum) o in forma di rendita (somma periodica), a seconda del grado di menomazione (danno biologico subito) che va a ristorare.

Nuovi importi da gennaio. La revisione degli importi scattata a gennaio riguarda il primo tipo di prestazione, che è quella in capitale. Per gli eventi accaduti fino al 31 dicembre 2018, tale prestazione è erogata in base alle «Tabelle indennizzo danno biologico in capitale», in unica soluzione e in funzione di età, sesso e grado di menomazione accertato sulla base della «Tabella delle menomazioni».
Dal 1° gennaio la prestazione è erogata sulla base dell’unica «Tabella indennizzo danno biologico in capitale», approvata dall’Inail con delibera n. 2/2019, in cui, tra l’altro, non c’è più distinzione di sesso.
Gli importi dei nuovi indennizzi recepiscono le due rivalutazioni straordinarie, del 2008 e del 2014, e sono stati adeguati alla speranza di vita inclusa nei nuovi coefficienti di capitalizzazione. Nel 2009, infatti, è stato operato un aumento straordinario decorrente dal 1° gennaio 2008, pari all’8,68%, operazione replicata nel 2014 con altro aumento del 7,57%. La legge Stabilità 2016, infine, ha introdotto il meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, decorrente dal 1° luglio 2016, in base al tasso Istat (c’è stato un unico aumento dal 1° luglio 2018 in misura dell’1,1%).

Invalidità inferiori al 6%: nessun risarcimento. È questa la zona di franchigia. Non è riconosciuto alcun diritto ad indennizzo, né in rendita né in capitale. Bisogna solo stare attenti ai casi d’evoluzione dell’evento; se c’è un aggravamento, infatti, il lavoratore ha diritto a richiedere un nuovo accertamento ai fini dell’indennizzo in capitale o rendita. I tempi per provvedervi sono fissati in dieci anni dalla data dell’infortunio e in quindici anni dalla data di denuncia della malattia professionale.

Invalidità tra il 6 e il 15%: risarcimento in capitale. È questa la zona d’indennizzo in capitale. Una volta che al lavoratore sia stato accertato in sede medico legale che, a seguito dell’infortunio o della malattia professionale, siano residuati postumi di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%, ottiene il diritto al risarcimento in capitale la cui misura è fissata dalla nuova «Tabella indennizzo danno biologico» in base a due elementi: grado d’invalidità ed età del lavoratore. In caso di aggravamento, i lavoratori già indennizzati in capitale a seguito di menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%, hanno diritto a richiedere l’adeguamento dell’indennizzo in capitale già concesso o la costituzione della rendita se la menomazione si aggrava superando il limite che consente l’indennizzabilità in rendita (si è portata ad un grado pari o superiore del 16%). I termini, anche in questo caso, sono di 10 (infortuni) e 15 anni (malattia professionale).

Invalidità pari o superiori al 16%: rendita. È questa la zone d’indennizzo in rendita. I lavoratori che hanno conseguito dall’infortunio postumi di grado pari o superiore al 16% e fino al 100% hanno diritto all’indennizzo del danno biologico e, in aggiunta, ad un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione. I due indennizzi non sono separati o separabili e vengono corrisposti, unitariamente, in forma di rendita vitalizia.
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