GIURISPRUDENZA

Autore:  Avv. Laura Opilio e Avv. Luca Odorizzi  
ASSINEWS 308 – maggio 2019      

L’industria assicurativa del Regno Unito è la più grande in Europa e la terza a livello mondiale. La dimensione di tale mercato fa sì che il diritto assicurativo inglese assuma una rilevanza e una influenza internazionale, soprattutto nel setto­re commerciale. Risulta dunque importante, per gli operatori che si relazionano con tale mercato, conoscere alcuni aspetti chiave.

Il presente contributo si limita a fornire qualche cenno sugli obblighi informativi gravanti sull’assicurato al momento della stipulazione della polizza.  Per più di un secolo il diritto assicurativo inglese si è basato, oltre che sui precedenti giurisprudenziali (secondo le regole della common law), sul Marine Insurance Act del 1906.
Segnatamente, la materia delle dichiarazioni precontrattuali si basava, tradizionalmente, sulla dottrina dell’uberrima fides (massima buona fede), per la quale, prima della conclusione del contratto, l’assicurato è tenuto a descrivere compiutamente il rischio che intende assicurare, riportando ogni circostanza rilevante ed evitando di fornire rappresentazioni inesatte o fuorvianti.

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