La Suprema corte interviene nuovamente sulla disciplina antiriciclaggio. Alle violazioni commesse in epoca anteriore all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal dlgs 25 maggio 2017, n. 90, si applica il principio di retroattività della legge successiva più favorevole sancito dall’art. 69 del dlgs 21 novembre 2007, n. 231. Questo vale anche quando i procedimenti sanzionatori sono stati già definiti in giudizio dal Tribunale e dalla Corte d’Appello. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11774/19 emessa per un giudizio su un caso di omessa segnalazione di operazioni sospette da parte di un istituto di credito.

I giudici della Corte di cassazione stabiliscono che «l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della legge 689/81, si estingua per mancata tempestiva notificazione», precisando nel contempo che l’obbligato solidale conserva però l’azione di regresso. In merito alla tempistica della contestazione nei confronti dell’istituto di credito, la sentenza statuisce che «l’accertamento da cui fare decorrere il termine per la notifica della contestazione si ha allorché l’amministrazione non solo ha avuto contezza degli elementi posti a base della contestazione» , ma li ha altresì coordinati e verificati. E pertanto i tempi, per quanto riguarda l’istituto, non erano stati sforati.
Arturo Belculfinè e Ciro Petrillo
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