Riflessi (ma con un distinguo) della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E/2018

Deducibilità delle spese legata a patti e regolamenti
di Claudio Della Monica
Welfare aziendale sempre meno libero e volontario e sempre più ingabbiato in contratti, accordi e regolamenti, pena la limitazione all’integrale deducibilità delle spese sostenute. Ma con un distinguo. Secondo la circolare 5/E, punto 3.2, delle Entrate (vedi ItaliaOggi del 30 marzo) la previsione contenuta nella lett. f), co. 2, art. 51 Tuir secondo cui l’utilizzazione delle opere e dei servizi per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto può essere riconosciuta dal datore di lavoro volontariamente o, alternativamente, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, si applica anche ai benefit disciplinati alle successive lettere fbis), fter) e fquater). Questi ultimi costituiscono infatti una specificazione degli oneri di utilità sociale indicati nella lettera f) e, in quanto tali, da disciplinare unitariamente. A parere dell’Agenzia, tale considerazione si riflette sulla disciplina fiscale delle spese sostenute dall’azienda per le precitate finalità, dal momento che l’art. 100, co. 1, Tuir prevede una limitazione della deducibilità (il 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi) se effettuate volontariamente dal datore di lavoro. Invece, nella diversa ipotesi in cui siano sostenute in base a un regolamento aziendale, che configuri l’adempimento ad un obbligo negoziale, oppure alla contrattazione collettiva di primo o secondo livello, l’art. 95 Tuir ne consente l’integrale deducibilità. La circolare 5 ha quindi limitato la deducibilità delle spese che il datore di lavoro decide di sostenere volontariamente per i benefit indicati alle lettere fbis (fruizione dei servizi di educazione e istruzione a favore dei familiari del dipendente), fter (fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti) e fquater (versamento di contributi e i premi anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie), equiparandoli a quelli della lett. f). Tuttavia l’art. 100, co. 1, Tuir si riferisce a spese sostenute direttamente dal datore di lavoro per l’utilizzazione di opere e servizi messi a disposizione dei propri dipendenti; mentre nel caso dei benefit indicati alle lettere fbis) e fter), l’attuale formulazione normativa consente anche la diversa ipotesi di rimborso da parte del datore di lavoro di spese («somme») sostenute dal dipendente per i servizi ivi previsti e debitamente documentate. Ne deriva che in mancanza di specifica previsione di legge la limitazione all’integrale deducibilità fiscale ex art. 100 non dovrebbe estendersi anche a tale ultima fattispecie.
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