In caso di sinistri che vedono coinvolti il Fondo di garanzia, affinché l’assicuratore proceda con le attività prescritte dall’art. 148 d.lgs. n. 209 del 2005 ed entro i termini stabiliti dallo stessa disposizione, occorre che il danneggiato formuli una richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa designata di cui all’art. 286 d.lgs. n. 209 del 2005.
Giova premettere che si applica alla fattispecie l’art. 287, comma 1, primo periodo, del Codice delle assicurazioni private -d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209- nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74, art. 1, comma 210, il quale recitava: “Nelle ipotesi previste dall’art. 283, comma 1, lett. a-, b-, d-, d-bis- e d-ter-, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
La Corte Costituzionale – più volte investita del giudizio sulla disposizione che prevede-va- l’obbligo di comunicare la richiesta risarcitoria del danneggiato -dalla quale decorre il termine dilatorio per l’esperibilità dell’azione giudiziaria- cumulativamente all’impresa designata e alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, e non più, disgiuntamente, all’una o all’altra, come previsto dal previgente art. 22, in relazione alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, – ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale del meccanismo – quello appunto dell’invio della doppia raccomandata – che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell’azione giudiziaria.
Il d.lgs. n. 209 del 2005, art. 287 – al pari dell’art. 145 Codice delle assicurazioni private – ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari -così Corte Cost., sentenza n. 111 del 3 maggio 2012-: lo scopo perseguito dal legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale -invero modesta- di sessanta giorni, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.
Infatti, la proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia a un presupposto formale – la trasmissione di una richiesta contenente elementi -indicati nell’art. 148 Codice delle assicurazioni private- sufficienti a permettere all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, sia al requisito sostanziale della collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della RCA, che deve essere improntata a correttezza ex art. 1175 c.c. e a buona fede ex art. 1375 c.c.
Di conseguenza, si è stabilito che le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano ex se l’improponibilità della domanda quando la compagnia assicuratrice è posta in condizioni di avanzare un’offerta volta a prevenire la controversia.
Affinché l’assicuratore proceda con le attività prescritte dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni private ed entro i termini stabiliti dallo stessa disposizione, occorre, infatti, che il danneggiato formuli una richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa designata di cui al d.lgs. n. 209 del 2005, art. 286 -già L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19-, la quale non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell’ente gestore Consap.
Eventuali mancanze della richiesta non sono ostative alla proponibilità della domanda e possono essere sanate dalla collaborazione tra le parti; tuttavia, una richiesta rivolta ad un soggetto diverso dall’assicuratore non può sortire l’effetto di porre la compagnia assicuratrice in mora, né quello di far decorrere i termini prescritti dagli artt. 145 o 148 o 287 del Codice delle assicurazioni private.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato l’inesistenza di una qualsivoglia richiesta di risarcimento inviata con lettera raccomandata alla Assicurazioni Generali -la circostanza è confermata dalla stessa ricorrente- e ha conseguentemente – e correttamente – ritenuto irrilevante che l’istanza spedita alla CONSAP sia comunque pervenuta aliunde alla compagnia assicuratrice.
Cassazione civile sez. III, 02/03/2018 n. 4936