La proposta di direttiva sulle azioni di classe presentata dalla Commissione Ue

Uno strumento di tutela omogeneo tra stati membri
di Francesca Rolla e Martina Di Sano
New deal per i consumatori. Imperniato su uno strumento di tutela, omogeneo tra gli Stati membri, che consenta ai soggetti rispondenti a determinati criteri (enti legittimati) di promuovere azioni di classe in nome e per conto di una pluralità di consumatori lesi da pratiche commerciali poste in essere in violazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione europea. In alcuni Stati membri (inclusa l’Italia), i consumatori possono già avviare azioni collettive: la proposta renderebbe tale possibilità disponibile in tutta l’Ue. Non solo. Al fine di esperire l’azione inibitoria volta a far cessare o proibire la pratica illecita, gli enti legittimati non saranno tenuti a ottenere il mandato dei singoli consumatori interessati né a fornire la prova del dolo o della colpa del professionista e dei danni effettivamente patiti dai consumatori. L’11 aprile 2018, la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, destinata ad abrogare la direttiva 2009/22/Ce. La proposta si inserisce nell’ambito di un articolato piano di riforma ribattezzato appunto come «new deal per i consumatori» e sarà oggetto di dibattito nei prossimi mesi, anche alla luce del relativo impatto sull’economia comunitaria. Peraltro, proprio in considerazione del fatto che l’impianto normativo proposto potrebbe rivelarsi estremamente oneroso per le imprese, la stessa Commissione europea ha sottolineato la necessità di prevenire l’abuso del ricorso alle azioni di classe ed evitare i risarcimenti a carattere punitivo. I temi oggetto della proposta, unitamente a una serie di ulteriori profili – compresa la possibilità di addivenire a soluzioni transattive e la disciplina dei fondi utilizzati per finanziare le azioni di classe – saranno a breve vagliati nell’ambito della procedura legislativa avviata dall’esecutivo europeo. La data di entrata in vigore della direttiva è ancora incerta. Sebbene le elezioni europee del 2019 potrebbero interferire con procedura legislativa, si può ragionevolmente presumere che la direttiva sarà adottata entro la fine dell’attuale legislatura. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore, con applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione entro sei mesi dalla scadenza del termine per il recepimento. La proposta della Commissione (e l’adozione della direttiva) avranno di sicuro impatto anche sulle proposte di riforma della legge italiana sulle azioni di classe, tuttora all’esame del Senato. Ma vediamo alcune tra le principali novità introdotte dalla proposta di direttiva.

L’eliminazione degli effetti della violazione
Oltre alla tutela inibitoria, gli enti legittimati potranno richiedere l’emanazione di provvedimenti tesi a eliminare gli effetti della violazione mediante risarcimento, indennizzo, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o rimborso del prezzo pagato. Gli Stati membri potrebbero prevedere la necessità che i singoli consumatori interessati conferiscano un apposito mandato prima dell’adozione di tali provvedimenti. Tale previo mandato non sarà tuttavia necessario qualora i consumatori danneggiati dalla stessa pratica commerciale siano identificabili ovvero nell’ipotesi in cui gli utenti abbiano subito un danno di modesta entità.

Efficacia delle decisioni
La proposta di direttiva prevede altresì che, ai fini di ulteriori azioni promosse dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione, si riterrà definitivamente accertata la violazione constatata da una decisione emessa all’esito dell’azione collettiva. Inoltre, le decisioni emesse in un altro Stato membro costituiranno presunzioni relative rispetto all’avvenuta violazione.

Sanzioni
Viene demandato agli Stati membri il compito di stabilire le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza alle decisioni emanate all’esito dell’azione collettiva, con la precisazione che le stesse dovranno essere «efficaci, proporzionate e dissuasive» e potranno essere irrogate sotto forma di ammende.
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