L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera A) del d.lg. 21 novembre 2007, n. 231.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito “decreto antiriciclaggio”), è stato modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, di attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Lo schema di Regolamento IVASS reca disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e di adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (JC 2017 37). Eventuali osservazioni, proposte e commenti dovranno essere inviati all’IVASS, utilizzando l’apposita tabella allegata da compilare in formato excel, entro il 21 giugno 2018.
Il decreto conferma l’attribuzione alle Autorità di vigilanza di poteri normativi in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e assegna loro il compito di elaborare criteri e metodologie per l’analisi e per la valutazione dei rischi cui le imprese devono attenersi.
Le norme poste in consultazione intendono rafforzare – in linea con quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti europei – i presidi antiriciclaggio, danno maggior spazio all’approccio fondato sul rischio, chiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva nell’individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposte e nella scelta delle misure più adeguate per fronteggiarle.
L’Istituto, nel dare attuazione al decreto, ha colto l’opportunità per strutturare in maniera organica la previgente normativa secondaria, integrando in un unico regolamento la disciplina di cui ai regolamenti n. 41/ 2012 e n. 5/2014.
Lo schema di regolamento definisce i requisiti generali, ponendo le premesse per disciplinare in dettaglio – con separate disposizioni che l’IVASS è chiamato ad adottare ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 16, comma 2, del decreto antiriciclaggio – i seguenti aspetti: – i criteri per condurre a regime l’autovalutazione periodica e i dati quali-quantitativi da comunicare all’Istituto per consentire di valutare la differente rischiosità di ogni impresa (incluse le sedi secondarie di Paesi SEE e terzi); – i requisiti dimensionali e organizzativi delle imprese e sedi secondarie che, sulla base dei principi di proporzionalità e dell’approccio fondato sul rischio, potranno adottare presidi, controlli e procedure antiriciclaggio di minore complessità; – i requisiti dimensionali e organizzativi degli intermediari assicurativi (incluse le sedi secondarie di quelli di Paesi SEE), esposti a maggiori rischi di riciclaggio, che saranno tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure – sinora non previsti – per valutare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il testo del regolamento si può leggere qui.