di Cinzia De Stefanis
Applicazione della sanzione pecuniaria compresa fra 3 mila e 5 mila euro per il mediatore immobiliare e il mediatore a titolo oneroso che opera senza la necessaria copertura assicurativa. Tale sanzione non va applicata ai mediatori appartenenti alle altre due sezioni degli agenti merceologici e degli agenti in servizi vari. Per la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa, da parte di tutte e quattro le tipologie di agenti di affari in mediazione, permane comunque la possibilità per le singole Cciaa di inibire l’attività mediatizia con la cancellazione dal registro imprese. Questi i chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico, con la circolare del 21 maggio 2018 n. 3705, alla luce delle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (entrata in vigore il 1° gennaio 2018) e in particolare alle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 993, con le quali è stata introdotta per la prima volta una specifica sanzione pecuniaria a carico degli agenti di affari in mediazione immobiliare. Detta norma stabilisce quindi l’introduzione, per la prima volta, di una sanzione pecuniaria specifica per l’ipotesi in cui l’agente di affari in mediazione immobiliare operi professionalmente senza essere provvisto della necessaria polizza assicurativa. Tale polizza, ricordano i tecnici Mise, era stata introdotta dall’articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 per tutti gli iscritti all’ex ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39. Ruolo che il successivo decreto ministeriale del 21 dicembre 1990, n. 452 aveva distinto in quattro sezioni (agenti immobiliari, agenti merceologici, agenti con mandato a titolo oneroso e agenti in servizi vari).
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