Con la nota 50/18 l’Ispettorato ha precisato i criteri per le prestazioni occasionali gratuite
Obblighi assicurativi estesi. Indici doc per l’esonero Inps
Pagina a cura di Daniele Cirioli
Familiari al lavoro, senza contributi Inps, anche nel settore turistico. L’ispettorato nazionale del lavoro ha esteso ad aziende alberghiere e stabilimenti balneari (nonché a tutte le aziende del settore) la disciplina delle prestazioni gratuite dei familiari già previste per artigiani, commercianti e agricoltori. Nel settore turistico, l’indice (90 giorni) per riconoscere occasionale le prestazioni va rapportata al periodo di attività. Ad esempio, se l’attività stagionale ha durata di tre mesi, l’indice è di 22 giorni. La precisazione è arrivata con nota prot. n. 50/2018 (si veda ItaliaOggi del 16 marzo) emessa dall’ispettorato (Inl) in condivisione con il ministero del lavoro, l’Inps e l’Inail per uniformare l’attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo.
Le collaborazioni familiari. Il chiarimento riguarda le collaborazioni occasionali di familiari rese nelle imprese dei settori artigianato, agricoltura e commercio, su cui, secondo il ministero del lavoro (note n. 10478 e n. 14184 del 2013), non sono dovuti i contributi all’Inps. Si tratta di quei casi in cui il titolare dell’azienda si avvale della collaborazione di coniuge, parenti e affini per compiti e attività a carattere residuale o saltuario a titolo di mero «aiuto». In particolare, il ministero del lavoro (nota prot. n. 10478/2013) ha fissato le regole generali per individuare le collaborazioni occasionali per le quali è possibile non assolvere gli obblighi contributivi Inps (ai fini dell’Inail, invece, valgono regole particolari, come precisato di seguito). In particolare, le nuove regole si applicano con riferimento ai familiari già titolari di altro rapporto di lavoro oppure pensionati o comunque in maniera non prevalente o continuativa.
In tal modo il ministero chiarisce i casi, non poco frequenti, di quelle piccole realtà imprenditoriali in cui il soggetto titolare si avvale della collaborazione di coniuge, parenti e affini per espletare compiti e/o attività a carattere puramente residuale o saltuario, a titolo di mero aiuto nella conduzione dell’azienda.
Nella maggior parte dei casi, la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare è resa in virtù di un’obbligazione di natura morale, basata cioè sulla cd affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e affinità e che non prevede per tale motivo la corresponsione di alcun compenso. Pertanto, secondo il ministero, essendo in via di principio una prestazione a natura occasionale, essa è esclusa dall’obbligo di contribuzione. Due, in particolare, i casi individuati dal ministero di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale: i familiari pensionati e i familiari già titolari di altro rapporto di lavoro full time.
Il lavoro gratuito occasionale. In via prioritaria, il ministero riconduce nell’ambito delle collaborazioni occasionali gratuite affectionis causa (escluse dall’obbligo d’iscrizione e contribuzione all’Inps), le prestazioni rese da pensionati, i quali, proprio perché pensionati, non possono garantire al familiare titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità.
In secondo luogo individua come occasionali e gratuite le prestazioni rese dal familiare impiegato full-time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo che egli ha a disposizione per espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare. In entrambi i casi, le collaborazioni del familiare devono essere «presuntivamente» ritenute di natura occasionale. Di conseguenza, laddove gli ispettori ritengano di non poter applicare tale impostazione «presuntiva», a motivo della presenza di indici sintomatici di una prestazione lavorativa in senso stretto, è loro obbligo di dimostrarne la sussistenza, con una puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile. In altra parole: tocca all’ispettore provare che non si tratta di prestazione occasionale e non all’azienda di dimostrare l’inesistenza di un rapporto di lavoro vero e proprio (dipendente, etc.).
I casi di residua «occasionalità». Per gli altri casi di collaborazioni familiari, il ministero ha fornito «un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea generale» per l’attività ispettiva. Il parametro, individuato da specifiche norme di legge che per i settori agricoltura, artigianato e commercio disciplinano le cd «prestazioni di natura occasionale rese dal familiare», fissa in 90 giorni nel corso di un anno solare il limite massimo della collaborazione gratuita. Il parametro è frazionabile in ore, cioè in 720 ore nel corso dell’anno solare. Ciò vuol dire che, nel caso di superamento di 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche se l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno nel tetto massimo delle 720 ore annue.
Turismo. Quest’ultimo indice (90 giorni nell’anno), secondo l’ispettorato, è utile anche in relazione al settore turistico, tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, lo stesso va evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale. Ad esempio per una durata stagionale di tre mesi l’indice va ricalcolato nel seguente modo: 90 : 365 x 90 = 22 giorni. In ogni caso, aggiunge l’Inl, il criterio di valutazione non è destinato a operare in termini assoluti e, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.
Gli obblighi Inail. In relazione agli obblighi assicurativi Inail invece valgono le istruzioni (più stringenti) fornite nel passato dallo stesso istituto assicuratore, in base alle quali «a prescindere dal settore in cui operi il collaboratore» gli obblighi assicurativi ricorrono «ogniqualvolta la prestazione sia «ricorrente» e non meramente «accidentale»». Unica deroga, d’accordo con l’Inail, il ministero l’ha fornita in riferimento al seguente parametro: si considera ««accidentale» una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni effettuate complessivamente non siano superiori a 10 giornate lavorative».
Parenti e affini entro il terzo grado
Non si versano contributi all’Inps nei casi in cui il soggetto titolare dell’azienda si avvalga della collaborazione di coniuge, parenti e affini per espletare compiti e attività a carattere residuale o saltuario, a titolo di mero «aiuto» nella conduzione dell’azienda. Il primo requisito che determina la «gratuità» della prestazione è proprio quello «familiare»: il riferimento è al vincolo di parentela e di affinità entro il terzo grado, fatta salva la specifica previsione fino al quarto grado per il settore agricolo. Pertanto, sono compresi i seguenti soggetti:
sono parenti di primo grado i genitori e i figli;
di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
di terzo grado i bisnonni e gli zii; i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.
Riguardo agli affini, sono tali i parenti del coniuge:
di primo grado i suoceri;
di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.
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