Ente per ente, i requisiti richiesti (e i criteri adottati) per riunire gli spezzoni contributivi
Sono già circa 1.300 le domande presentate alle Casse
di Simona D’Alessio
Compie i primi passi (con più di una decina di pensioni finora liquidate) il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, esteso ai liberi professionisti mediante la legge 236/2016: trascorso oltre un mese dall’intesa fra Inps e Casse sui costi delle pratiche (nodo che verrà sciolto dopo gli esiti di un monitoraggio di 90 giorni sull’andamento delle procedure), si contano, a quanto apprende ItaliaOggi, circa 1.300 domande di accesso alla prestazione col nuovo regime. I primi ad aver usufruito dell’opportunità di riunire, senza ulteriori spese, i periodi associativi «spezzati» sono iscritti all’Enpam (medici e odontoiatri), a Inarcassa (ingegneri ed architetti) e all’Eppi (periti industriali). Nelle prossime settimane gli Enti di «vecchia generazione» (disciplinati dal decreto legislativo 509/1994, che sin dalla loro istituzione hanno usato il più generoso sistema di calcolo retributivo, o reddituale, delle pensioni, per poi apportarvi, negli anni seguenti, alcune modifiche) e quelli «giovani» (nati grazie al decreto legislativo 103/1996, che adottano il meccanismo contributivo «puro») determineranno il «peso» dei trattamenti, seguendo i singoli regolamenti previdenziali. E, così, partirà gradualmente il pagamento degli assegni.
Enpam. Per la pensione anticipata in cumulo valgono (per l’Ente dei medici e dei dentisti, così come per le altre Casse professionali) i requisiti della cosiddetta «legge Fornero» (214/2011), per cui gli uomini possono accedervi con 42 anni e 10 mesi di contribuzione, e con 41 anni e 10 mesi le donne. In entrambi i casi si devono avere 30 anni di anzianità dalla laurea. Per la prestazione di vecchiaia, invece, i «paletti» per l’uscita son quelli delle singole gestioni: per la parte Inps si matura al raggiungimento dei requisiti pubblici di contribuzione e di età (quest’anno 66 anni e 7 mesi), per la parte Enpam a 68 anni. Il metodo per il calcolo è quello previsto dai regolamenti della Cassa dei «camici bianchi», ossia il contributivo indiretto a valorizzazione immediata, eccezion fatta per la Quota A, laddove, nel caso in cui l’associato vada in quiescenza prima del limite di vecchiaia, il meccanismo di computo su tutta l’anzianità maturata è quello contributivo.
Cassa forense. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia mediante cumulo (nella logica dell’istituto «a formazione progressiva», in base al quale l’Inps erogherà l’anticipo, e l’Ente degli avvocati la sua quota a decorrere dal raggiungimento dell’età fissata, ovvero 68 anni fino al 31/12/2018, 69 dall’1/1/2019 al 31/12/2020 e 70 dall’1/1/2021) si perfeziona in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti delle gestioni interessate. Quanto al sistema di calcolo, per chi raggiunga l’anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi) sarà retributivo, ma per chi non arriverà a tali soglie anagrafiche sarà contributivo.
Inarcassa. Le domande sono liquidabili solo se son stati maturati i requisiti minimi previsti dalla Cassa e, qualora il professionista possa vantare presso la sola Inarcassa un’anzianità contributiva pari, o superiore a quella minima richiesta per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (nel 2018 è corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto almeno 66 anni di età e maturato 32 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione), verrà applicato il sistema di calcolo «pro-rata» previsto dal regolamento (retributivo per le annualità fino al 2012, contributivo per quelle successive); diversamente, se il professionista non soddisfa tali parametri, troverà applicazione il sistema di computo contributivo.
Enpacl. Diritto al trattamento di vecchiaia in cumulo in base al raggiungimento dei requisiti della singola gestione (per l’Ente nel 2018 è 67 anni e, come parametro contributivo, 5 volte il contributo soggettivo in vigore al momento di presentazione della domanda), e la liquidazione del trattamento a carico della Cassa avviene con il sistema «pro rata temporis» (retributivo per contributi fino al 2012, contributivo a seguire).
Cnpadc. Fresca d’approvazione (e al vaglio dei ministeri vigilanti di welfare ed economia, ndr) la modifica regolamentare che disciplina le modalità attuative per la Cassa, che dispongono l’applicazione del metodo contributivo per tutti coloro che maturano la pensione in cumulo anticipatamente rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi previsti per il conseguimento del diritto autonomo alla pensione di vecchiaia (68 anni d’età e 33 di anzianità contributiva, oppure 70 anni e 25 di contributi).
Cassa ragionieri. Per il trattamento di vecchiaia l’importo viene determinato secondo il sistema misto, con quota reddituale e quota contributiva: la prima corrisponde alle anzianità anteriori al 1° gennaio 2004, calcolata col metodo reddituale, la seconda, dal 31 dicembre 2003, è conteggiata col meccanismo contributivo (se l’iscritto può far valere anzianità contributive successive al 31 dicembre 2003).
Inpgi. L’Istituto dei giornalisti gode da oltre sessant’anni di una disciplina «ad hoc» (denominata «legge Vigorelli», 1122/1955), in virtù della quale l’anzianità «pro-quota» prevede la possibilità di cumulare, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, i versamenti non coincidenti accreditati presso Inps e Inpgi. Con la legge 236/2016, però, si perfeziona la chance di riunire senza oneri le contribuzioni dei professionisti confluite presso l’Enpals, l’Inpdap, o l’Inpgi 2 (la gestione separata per collaboratori e freelance).
Enpav. Il calcolo della pensione in cumulo viene effettuato col metodo retributivo, in proporzione agli effettivi anni di iscrizione e di versamenti all’Ente: per chi non ha un’anzianità di iscrizione e contribuzione pari a 35 anni, e ha periodi di contribuzione sia prima, sia dopo l’entrata in vigore della riforma dell’Ente (legge 136/1991), si applica il principio del «pro rata temporis». Per coloro che hanno anni di iscrizione e di versamenti di contributi in Enpav dopo la legge 136/1991 vale il metodo retributivo (pur non raggiungendo i parametri fissati dall’Ente).
Cipag. La Cassa procederà alla liquidazione della propria quota del trattamento di vecchiaia in cumulo alla maturazione dei requisiti richiesti dal regolamento, pertanto, a regime dal 2019, al compimento del 70° anno d’età con 35 anni di contribuzione complessivamente maturata presso gli Enti interessati. La quota di prestazione a carico della Cipag sarà computata col meccanismo reddituale, nella sola ipotesi, però, in cui il professionista abbia raggiunto, oltre al requisito anagrafico, almeno 35 anni di contribuzione interamente nel regime previdenziale della Cassa; qualora tale requisito sia, invece, conseguito considerando tutto quanto versato in diverse gestioni, il calcolo della pensione dipenderà dalle regole del contributivo.
Epap, Enpap, Enpapi, Enpab ed Eppi. Come accennato, per le cosiddette Casse di «nuova generazione» (che per l’erogazione della pensione di vecchiaia richiedono che l’associato abbia raggiunto il 65° anno d’età e che risultino versati e accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva) il sistema di calcolo delle prestazioni «pro-rata» a loro carico sarà contributivo (con moltiplicazione del montante previdenziale maturato dall’iscritto per il coefficiente di trasformazione tipico dell’età del richiedente, alla decorrenza del trattamento pensionistico). Per riunire, ad esempio, periodi associativi «frammentati» fra un Ente privato regolato dal decreto legislativo 103/1996 e l’Inps serviranno 66 anni e 7 mesi d’età e 20 anni di contribuzione.
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