Consulenza finanziaria con l’Iva. Il servizio di consulenza in materia di investimenti in titoli, reso senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli, non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da Iva. È il chiarimento che arriva dall’Agenzia delle entrate (anticipato da ItaliaOggi il 9/2/18) con la risoluzione 38 di ieri.
L’Agenzia dunque ritiene prendendo le mosse dalla giurisprudenza europea che nel presupposto che gli unici interlocutori della società istante siano costituiti esclusivamente dai propri clienti e che non vi sia alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla società non è inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da Iva ai sensi del combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’articolo 10, comma 1, del dpr 633/1972; quindi, i servizi resi sono assoggettati al regime di imponibilità Iva.
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