Maggiori obblighi di comunicazione alla clientela
di Marcello Pollio

Obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente, modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto, informazioni su tutte le voci di costo da presentare in forma aggregata in modo da consentire al cliente di conoscere il costo complessivo e il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento. E disciplina uniforme nel testo unico della finanza delle soffiate interne.

È quanto emerge dallo schema di dlgs di recepimento della Mifid II, trasmesso in sede consultiva a entrambi i rami del parlamento e in attesa di un parere entro il 12 giugno prossimo. Nuove norme sono previste anche in tema di consulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza «indipendente» e con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento.

Mifid II e Mifir hanno apportato rilevanti modifiche la vecchia disciplina, includendo settori in precedenza non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici. L’obiettivo del rinnovato impianto legislativo è lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto «passaporto unico») con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli stati dell’Unione.

I principali soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono in particolare le società di investimento mobiliare (Sim), le banche che prestano servizi di investimento, le società di gestione del risparmio (Sgr) che prestano servizi di investimento, i gestori di mercati regolamentati, gli operatori nel settore dell’energia e delle materie prime (energy e commodity player).

Le nuove disposizioni, ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente e alla protezione di quest’ultimo, garantiscono un corretto flusso informativo per gli investitori e regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti richiedendo un’adeguata profilatura della clientela.

Le imprese di investimento saranno tenute ad osservare regole più stringenti al fine di garantire i risparmiatori una corretta informativa sul fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), l’Autorità bancaria europea (Eba), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) avranno inoltre la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari; in particolare, tali autorità potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori. Il recepimento della direttiva MiFid II ha, infine, ha introdotto nel Testo unico della finanza la disciplina unitaria sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cosiddetto whistleblowing).
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