BENCHMARK & CLAUSOLE

Autori: Simone Rizzo e Luca Furgiuele
ASSINEWS 286 – maggio 2017

La rubrica “Benchmark e clausole” nasce con il fine di confrontare i contratti proposti dal mercato assicurativo nazionale ed estero per la copertura dei rischi delle PMI italiane. In questo appuntamento si approfondirà la copertura della responsabilità civile derivante da prodotto difettoso, che riveste un’importanza rilevante per le aziende che producono dei manufatti, ma spesso anche per le aziende che li commercializzano, prendendo in considerazione massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie ed esclusioni.
Il confronto è stato effettuato sulla base delle condizioni delle polizze delle seguenti compagnie:
Allianz – Impresa Sicura, modello FI-005-450-018-edizione 12.2016;
Aviva – Tutto Impresa, modello TI 912 edizione 05.2015;
Generali – Generattività, Modello GA09;
Groupama – Dinamica Full Attività, modello 250228C Ed. 09.2015;
Reale Mutua – Azienda Reale, modello 5435 edizione 07.2016;
UnipolSai – Impresa – divisione Unipol, modello 3222 edizione 03.2014;
Zurich – Zurich valore impresa, modello P2055 e P2056 edizione 01.2015.

Nell’analisi che segue non sono state prese in considerazione le polizze multirischio di Allianz e Aviva in quanto non presentano una sezione di Responsabilità civile da prodotto difettoso. Rimandiamo dunque i nostri lettori alla visione delle polizze specifiche proposte dalle sopraindicate compagnie assicurative. Nelle tabelle di comparazione abbiamo indicato con il colore verde le migliori condizioni a favore dell’assicurato e con il colore giallo le aree di attenzione e di possibile criticità di cui l’assicurato dovrebbe essere sempre informato prima della sottoscrizione del contratto.

La responsabilità civile da prodotto difettoso

La produzione e la commercializzazione di beni sono le fasi finali del processo produttivo di ogni impresa e, proprio per questo, non sono esenti da potenziali rischi di responsabilità che potrebbero derivare:
a) da danni materiali cagionati alle cose o alla salute dei consumatori finali o di altre persone (fisiche o giuridiche) terze che intervengono nella fabbricazione del prodotto finito a seguito dell’utilizzo del prodotto difettoso o di un prodotto avente una componente difettosa prodotta dall’impresa responsabile;
b) da danni immateriali (che possono o meno derivare da danni materiali) come ad esempio l’interruzione dell’attività di terze imprese facenti parte della filiera produttiva.

L’introduzione di nuovi prodotti, di nuovi materiali, l’evoluzione delle tecnologie produttive, l’incremento della esternalizzazione di alcuni processi produttivi e la riduzione progressiva dei cicli di vita dei prodotti sono elementi che spesso si scontrano con la sicurezza che gli stessi beni offrono all’utilizzatore finale. L’avvento più che decennale del codice del consumo – che si affianca alle normative civilistiche in materia di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale – il susseguirsi di normative specifiche (direttiva macchine, direttiva giocattoli, regolamenti REACH e Classification, Labell ing and Packaging (CLP) relative alle sostanze chimiche, ecc.) e gli esempi, ormai divenuti ordinari, di richieste di risarcimento di importi elevati specialmente per i danni cagionati a consumatori residenti nei territori di USA e Canada, hanno nel tempo spinto l’imprenditore ad accrescere il livello di sicurezza dai prodotti offerti al mercato e ad interessarsi alla copertura assicurativa della responsabilità civile del prodotto difettoso, strumento contrattuale di sostegno alla continuità economica aziendale. Infatti, in caso di prodotto difettoso, l’impresa responsabile potrebbe dover far fronte ad una perdita di quote di mercato, ad un danno reputazionale ed a perdite di tipo finanziario derivanti dal richiamo dei prodotti difettosi, dalla interruzione della propria attività e dalle richieste di risarcimento vantate dai clienti danneggiati (ricordiamo che l’articolo 114 del codice del consumo stabilisce un sistema di responsabilità presunta a carico del produttore quindi con inversione dell’onere della prova, che resta in carico al produttore) o dalle imprese che abbiano subito danni immateriali quali, ad esempio, un’interruzione del processo produttivo e/o commerciale.

La garanzia responsabilità civile da prodotto difettoso

Le compagnie che offrono la copertura della responsabilità civile del prodotto difettoso nelle proprie polizze multirischio sono 5, di cui 3 compagnie nazionali (Generali, Reale Mutua e UnipolSai) e 2 estere (Groupama e Zurich). Tutte le compagnie selezionate coprono l’impresa che acquisisce la qualifica di produttore (vedere definizione nel box). L’oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile da prodotto difettoso comprende in genere i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi e/o a cose di terzi a seguito della messa in circolazione del prodotto difettoso.

La polizza non prevede la copertura dei danni patrimoniali, fatta eccezione per:
a) i danni da interruzione d’attività di terzi, solo qualora questi siano provocati da un danno materiale e diretto;
b) altre tipologie di danno copribili attivando delle estensioni a pagamento (quali ad esempio il richiamo dei prodotti difettosi).

UnipolSai e Zurich – benché pleonastico in quanto già previsto dalla definizione di prodotto indicata dalla legge (vedere box a lato) – precisano che la garanzia comprende anche i danni da:
a) errata progettazione;
b) errato imballaggio/confezionamento;
c) errate/omesse o carenti istruzioni d’uso.

Rammentiamo che il difetto di informazione contribuisce nel rendere il prodotto non sicuro, inoltre l’art. 103 del Codice del Consumo precisa che le istruzioni d’uso, come anche l’imballaggio sono parti integranti del prodotto.

Le esclusioni della garanzia di responsabilità civile da prodotto difettoso

In ragione dell’elevato numero delle esclusioni presenti nella polizza analizzata, molte delle quali sono identiche o molto simili tra loro, al fine di non presentare un semplice elenco di difficile lettura, si è preferito concentrare l’attenzione dell’analisi sulle esclusioni più particolari, quelle che creano una differenza importante tra  i diversi contratti.
a) Le compagnie analizzate, con l’eccezione di Reale Mutua, escludono i danni cagionati all’industria aeronautica e/o spaziale. Notoriamente il settore aerospaziale viene disciplinato e tassato dalle Direzioni delle compagnie e non viene mai lasciato in autonomia agenziale, sia per la rapida variabilità sia per le peculiarità del settore;

b)
Groupama e UnipolSai escludono i danni all’industria automobilistica. Tale esclusione è sicuramente da addebitare al fatto che le polizze per le PMI sono state studiate per un target diffuso di aziende connotate da rischi più contenuti. Sicuramente entrambe le compagnie hanno la possibilità di offrire al settore automobilistico valide coperture di responsabilità civile da prodotto difettoso tramite prodotti specificamente studiati;

c)
Groupama e UnipolSai propongono l’esclusione dei danni derivanti da prodotti importati dalla Repubblica Popolare Cinese. Questa esclusione genera un’importante limitazione nella copertura in quanto la Cina ha una produzione sempre più capillare in tutti i settori e la rapida globalizzazione dei mercati ha già portato o porterà sempre più le aziende italiane ad utilizzare o commercializzare alcune materie prime, prodotti intermedi o prodotti finiti di origine cinese. Non si comprende pertanto la ratio di tale esclusione, anche alla luce della qualità spesso eccellente dei prodotti provenienti dalla Cina (basti pensare che gli IPhone della Apple sono costruiti negli stabilimenti cinesi della FoxConn);


d) Generali inserisce tra le esclusioni di polizza i danni causati ai prodotti finiti o alle componenti che hanno all’interno i prodotti assicurati, salvo attivazione di specifica estensione di polizza a pagamento. Le altre compagnie prevedono la copertura di tali prodotti in modo automatico con l’applicazione di un limite di indennizzo che varia tra il 20% e il 50% del massimale di polizza (Reale Mutua). Si ricorda ai lettori che la definizione di prodotto, proposta dall’art. 115 del codice del consumo, intende il prodotto anche come “ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile […]”;

e) UnipolSai prevede altresì le seguenti esclusioni:
I. danni imputabili all’assicurato nella sua qualità di installatore: tale esclusione, proposta anche dalla compagnia Groupama, limita particolarmente l’ambito di copertura assicurativa in quanto l’attività di installazione connessa al prodotto è compresa esplicitamente nella stessa nozione di prodotto sicuro (vedere il box dedicato all’articolo 103 del codice di consumo). È comunque possibile prestare tale garanzia nell’ambito della polizza di responsabilità civile verso terzi;
II. danni imputabili all’assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio; l’esclusione deriva dal bacino di imprese a cui è rivolto il prodotto “impresa” di UnipolSai; il prodotto in questione è dedicato alle imprese produttive e non alle imprese puramente commerciali, per le quali la compagnia rimanda ad altro specifico prodotto;
III. danni derivanti dalla conservazione dei beni: la limitazione proposta è molto ampia e, diversamente da quanto appena visto per la vendita al dettaglio, coinvolge non solo le imprese commerciali (che possono essere eventualmente assicurate con un apposito e diverso prodotto assicurativo) ma anche le imprese produttive. L’esclusione risulta molto restrittiva nel caso di imprese produttive che  sfruttano il processo di conservazione (ad esempio le imprese alimentari e di produzione di sostanze chimiche).

f)
Zurich prevede l’esclusione di alcuni prodotti particolari, come ad esempio armi da fuoco, farmaci soggetti alla normativa tedesca (AMG), alcune sostanze chimiche, alcuni utensili, oggetti promozionali o gadgets non conformi alle normative sulla sicurezza ecc.
È quindi bene leggere sempre insieme all’assicurando l’elenco delle esclusioni per identificare eventuali prodotti non coperti dall’assicurazione.

g)
Altre esclusioni riscontrate riguardano i danni che possono esporre la Compagnia a sanzioni o divieti o restrizioni in conformità a quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’UE, del Regno Unito o degli USA o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale (Groupama).

L’operatività della garanzia di responsabilità civile da prodotto difettoso

Altra variabile importante per la valutazione della qualità della copertura assicurativa offerta dalle varie compagnie riguarda l’operatività della garanzia durante l’efficacia della polizza sottoscritta e al termine del rapporto assicurativo con la compagnia. Tutte le polizze di responsabilità civile da prodotto difettoso seguono il regime “claims made”: è considerato sinistro la richiesta di risarcimento danni ricevuta dall’assicurato (e da questi comunicata alla compagnia) durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo, indipendentemente dalla data di fabbricazione e/o di consegna a terzi dei prodotti assicurati.

Elemento discriminante – in particolare per le aziende che vendono prodotti costruiti in serie – riguarda le richieste di risarcimento danni pervenute dopo la scadenza del contratto ed originate da un medesimo difetto per il quale è già pervenuta una richiesta nel periodo di assicurazione:

a)
Reale Mutua non si pronuncia in merito, non concedendo pertanto il cosiddetto “periodo di osservazione” successivo alla scadenza del contratto;

b)
Groupama estende la copertura alle richieste pervenute entro un anno dalla cessazione dell’assicurazione;

c)
Zurich invece prevede un periodo di tempo pari a 2 anni dalla data di cessazione della copertura assicurativa;

d)
Generali e UnipolSai risultano le migliori in quanto non indicano un periodo di tempo limite per la denuncia dei sinistri relativi ad un medesimo difetto che ha già provocato un sinistro durante il periodo di vigenza.

In merito all’operatività territoriale della copertura assicurativa, Groupama, Reale Mutua, UnipolSai e Zurich coprono l’assicurato che consegna prodotti difettosi in tutto il mondo (esclusi Usa, Canada e Messico) e per danni ovunque verificatisi. Generali prevede un’operatività territoriale più limitata in quanto, diversamente dalle altre compagnie, non offre la copertura dei danni derivanti da esportazione occulta in USA, Canada e Messico.

Le estensioni della garanzia di responsabilità civile da prodotto difettoso

Le estensioni della garanzia di responsabilità civile prodotti disponibili sui contratti analizzati – previo pagamento di un premio aggiuntivo – sono le seguenti:
1) Groupama non indica alcuna estensione di garanzia, rimandando dunque alla contrattazione tra assicurando ed assicuratore;
2) Generali prevede come estensione i danni derivanti da esportazione occulta in USA, Canada e Messico, i danni ai prodotti finiti e agli immobili ed i danni a cose trattate;
3) Reale Mutua prevede la possibilità di estendere la copertura di responsabilità civile prodotti anche ai casi di ritiro prodotti (dei soli prodotti indicati in polizza per i quali  l’impresa rivesta la qualifica di produttore, con esclusione dei prodotti complessi dentro i quali sono presenti i prodotti assicurati) e di tampering;
4) UnipolSai presenta come unica estensione quella relativa ai danni da tampering;
5) infine Zurich inserisce nel testo di polizza l’estensione dei danni verificatisi in Usa e Canada e causati da prodotti direttamente consegnati in tali paesi (esportazione diretta) e la garanzia Vendors Liability.

Le varie estensioni appena elencate saranno oggetto di approfondimento nei prossimi appuntamenti periodici con la sezione “Benchmark e Clausole” di ASSINEWS.

Scoperti e limiti di indennizzo

Con riferimento agli scoperti presenti all’interno della polizza di responsabilità civile da prodotto difettoso, tutte le compagnie propongono lo scoperto del 10% del danno a carico dell’assicurato, e UnipolSai si distingue in quanto presenta un massimo scoperto più basso (€ 12.500,00). Con riferimento ai casi di esportazione occulta nei territori di USA, Canada e Messico, 2 compagnie (Groupama e UnipolSai) prevedono scoperti più elevati rispetto agli scoperti indicati per la copertura base; Reale Mutua invece non prevede alcuna distinzione per il caso di esportazione occulta, presentando dunque l’offerta migliore rispetto alle altre compagnie.

Per quanto riguarda la determinazione dei limiti di indennizzo, generalmente le compagnie prevedono:
a) per danni da interruzioni e/o sospensioni dell’attività di terzi: come si ha avuto modo di analizzare in un confronto precedente, si rilevano condizioni migliori per le compagnie Groupama e UnipolSai (limite del 30% del massimale);
b) per danni provocati al prodotto finito o altro componente i limiti si attestano al 20% (Groupama, Generali e UnipolSai), 30% (Zurich) e il 50% (Reale Mutua) del massimale pattuito con l’assicurato.

Conclusioni

L’assicurazione della responsabilità civile da prodotto difettoso richiede sia all’assicurato che all’intermediario una maggiore attenzione nell’analisi del perimetro di copertura assicurativa. Abbiamo visto come l’evoluzione normativa in materia di prodotto sicuro abbia accentuato l’area di responsabilità in capo al produttore; l’impresa – oltre a possedere adeguati sistemi di monitoraggio della sicurezza dei beni prodotti o commercializzati – deve dotarsi di una copertura assicurativa che rispecchi totalmente il settore di appartenenza e le attività aziendali svolte.

L’analisi condotta in questo approfondimento ha individuato numerosi aspetti di differenziazione  tra i vari testi di polizza proposti dalle principali compagnie.

Gli elementi di particolare rilievo che l’assicurando e l’intermediario devono individuare nella copertura assicurativa di responsabilità civile derivante da prodotto difettoso sono:
a) le lavorazioni escluse dalla polizza, diverse compagnie escludono alcune lavorazioni (ad esempio la conservazione e l’installazione del prodotto) che tuttavia rientrano nell’ambito del codice del consumo nella definizione di prodotto sicuro;

b)
l’area geografica di provenienza della materia prima, del prodotto intermedio o prodotto finito. A titolo di esempio, l’esclusione dei prodotti importati dalla Cina è una limitazione importante della portata della copertura assicurativa;

c)
il periodo di operatività della garanzia della responsabilità civile derivante da prodotto difettoso, soprattutto per le richieste di risarcimento danni pervenute dopo la scadenza del contratto ed originate da un medesimo difetto per il quale è già pervenuta una richiesta nel periodo di assicurazione. Alcune compagnie propongono un periodo di osservazione specifico (1 o 2 anni dalla scadenza della copertura) mentre altre non indicano limiti;

d)
le estensioni di polizza che l’assicurando può attivare in base alle esigenze dettate dal processo produttivo, dal tipo di prodotto o dal grado di estensione territoriale in cui si collocano i beni prodotti.

L’intermediario, al fine di definire con la compagnia un adeguato premio assicurativo, dovrà altresì negoziare con l’assicurando livelli di scoperto/limiti di indennizzo che tengano in considerazione il rischio e il grado di ritenzione accettato dall’impresa.