di Avv. Laura Opilio, partner CMS
Le compagnie assicurative dovranno uniformarsi alla recentissima sentenza della Corte di cassazione, la quale sancisce l’immeritevolezza delle clausole che prevedano copertura alla condizione che sia il fatto dannoso che la richiesta risarcitoria si verifichino durante il periodo di copertura. La Suprema corte di cassazione è tornata sulla questione «clausola claims-made» depositando la sentenza n. 10506 del 28 aprile 2017. L’ultimo arresto degli Ermellini sul punto, risalente a maggio del 2016, aveva sancito la validità delle polizze per le quali il rischio coperto consista nella richiesta risarcitoria presentata dal danneggiato nei confronti dell’assicurato, in deroga al disposto di cui al primo comma dell’articolo 1917 c.c. La Corte aveva però sancito il principio che la legittimità delle polizze claims made andasse valutata caso per caso, nel rispetto dell’equilibrio dei reciproci interessi dell’assicurato e della compagnia.
Ora, con questo recentissimo intervento della terza sezione, la Cassazione torna sul tema e richiama il principio di meritevolezza ivi descritto, sancendo l’immeritevolezza e dunque l’invalidità delle clausole che prevedono che la copertura assicurativa della responsabilità civile sia attivabile solo quando sia il fatto dannoso che la prima richiesta risarcitoria del danneggiato si manifestino durante il periodo di validità del contratto. Tale limitazione comporterebbe una ingiustificata violazione dei diritti dell’assicurato, in quanto è assai improbabile che sia il danno che la richiesta risarcitoria si verifica nel ristretto arco temporale della durata di validità della polizza.
Questa decisione comporterà per le compagnie assicurative la necessità di rivedere i propri testi di polizza e integrarli per evitare che polizze nate come claims-made (che coprono cioè solo i sinistri denunciati nell’arco di validità della polizza) operino invece come polizze loss occurrence (polizze che coprono tutti i danni occorsi durante il periodo di copertura anche se denunciati successivamente): con le polizze loss occurrence l’assicuratore si trova infatti tenuto a coprire sinistri denunciati anche molti anni dopo la scadenza della polizza, nei limiti dei termini di prescrizione. Da un punto di vista assicurativo, questo comporta una esposizione al rischio molto superiore rispetto a quella originariamente stimata.
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