Pagine a cura di Antonio Ciccia Messina
L’automobilista ha diritto di conoscere prezzi e condizioni delle varie compagnie prima di firmare una polizza danni, altrimenti il contratto è nullo. Il correntista ha diritto di scegliersi la polizza che si accompagna a un finanziamento, senza essere vincolato a quella proposta dalla banca.
La concorrenza implica avere possibilità di scelta tra più imprese e questo significa da un lato avere le informazioni su un determinato mercato e, dall’altro, di avere norme che riservano questa prerogativa all’utente. Così capita con il ddl sulla Concorrenza, che sta proseguendo il suo viaggio in parlamento, dopo l’approvazione, con modifiche al senato, di un maxi emendamento su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Il maxiemendamento del governo alle legge annuale sulla concorrenza (atto senato 2085-A), si occupa di molte materie, ma in particolar modo del settore delle assicurazioni, non solo quelle obbligatorie. Vediamo le principali novità.
Trasparenza sul costo. Il ddl sulla Concorrenza prevede un meccanismo di confronto dei premi assicurativi, ponendo a carico degli intermediari l’obbligo di comunicare i diversi prezzi, utilizzando il preventivatore disponibile sul sito dell’istituto di vigilanza delle assicurazioni (Ivass) e del Mise.
Il diritto a ricevere tutti i dati garantisce al cliente una particolare tutela: il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, quando prescritte, le informazioni è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente. Si tratta di una nullità di cui può avvantaggiarsi solo la parte contrattualmente debole
Obbligo di contrarre. Le assicurazioni hanno l’obbligo di stipulare le assicurazioni Rc auto, salvo il caso in cui l’interessato fornisca dichiarazioni non veritiere o non corrette. La legge annuale prevede una sanzione pecuniaria più cara nel caso di violazioni o elusioni dell’obbligo. Tra l’altro la legge prevede che nel caso in cui l’interessato non accetti la proposta occorra ricalcolare il premio e inviare un nuovo preventivo. Il massimo della sanzione è fissato in 15 mila euro.
Classi di merito. Il ddl Concorrenza fa espresso divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l’attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la medesima impresa, oppure in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio.
Riparazioni. Un possibile buco nella rete è rappresentato da combine tra l’assicuratore e il riparatore, anche se non si può certo obbligare l’assicurato ad andare a una officina scelta dalla compagnia. Il ddl Concorrenza, a questo proposito, dichiara ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate. Il ddl aggiunge, però, che, a tal fine, l’impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
Testimonianza sotto osservazione. In funzione anti frode la legge fissa tempi ristretti per indicare i testimoni. Chi ha assistito a un sinistro deve essere indicato al momento del sinistro o della richiesta danni inviata all’assicurazione e comunque su richiesta della compagnia, che deve dare avviso delle conseguenze di legge in caso di mancata risposta.
Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di Polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta, salva oggettiva impossibilità di individuare i testimoni prima.
Attenzione poi alle conseguenze se il giudice dubita di testimoni prezzolati.
Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’Ivass, deve trasmettere un’informativa alla procura della repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri. La regola non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di Polizia che sono chiamati a testimoniare.
Danni. Il ddl Concorrenza istituisce la tabella unica nazionale per risarcimento delle macro lesioni, così da evitare sperequazioni da tribunale a tribunale. Vengono specificati modalità e criteri di calcolo delle varie voi risarcibili.
Veicoli non assicurati. Con una modifica al codice della strada, all’articolo sull’obbligo di contestazione immediata al trasgressore, si stabilisce una deroga, dichiarando che l’accertamento della copertura assicurativa del veicolo potrà essere fatto a distanza con un controllo incrociato di banche dati, senza contestazione immediata da parte di una pattuglia.
Riparatori cessionari. Ancora una disposizione anti frode. La legge sulla concorrenza subordina il pagamento dei danni a cessionari del credito solo previa fattura dell’impresa di autoriparazione.
Rinnovo tacito. Il rinnovo tacito viene escluso per tutte le polizze dei rami danni e non solo per la responsabilità civile auto.
Responsabilità civile professionale. Per i professionisti la legge annuale prevede l’offerta di ultrattività per richieste di risarcimento nei dieci anni, anche mediante rinegoziazione dei contratti in essere.
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