di Roberto Lenzi*
La distribuzione dei prodotti finanziario-assicurativi si troverà nel 2018, per alcuni aspetti, con la coesistenza di regole di condotta riconducibili a due distinti impianti normativi, ma entrambi finalizzati alla tutela del consumatore finale. Da un lato, l’entrata in vigore della Mifid II, prevista per il 3 gennaio 2018, dall’altro lato, la Direttiva Idd sulla distribuzione assicurativa, programmata per intermediari assicurativi e imprese di assicurazione dal 23 febbraio 2018. Entrambe le discipline, pur con alcune differenze lessicali, prevedono un impianto regolamentare simile nel disciplinare l’attività di distribuzione dei prodotti finanziario-assicurativi (sia che avvenga da parte di intermediari finanziari o assicurativi) ad esempio, in rapporto agli obblighi informativi, alle regole di governance e ai requisiti per identificare come finanziario-assicurativo un prodotto.
Con riferimento, in particolare, a quest’ultimo aspetto la normativa Idd recepisce sostanzialmente la definizione di prodotto di investimento finanziario-assicurativo, fornito dalla Mifid II (ovvero prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto alle fluttuazioni di mercato). Ne deriva che anche le polizze di ramo I e multiramo (escluse sino ad oggi dal Tuf e regolate soltanto in ambito assicurativo) potranno essere disciplinate come prodotti finanziario-assicurativi, con conseguente regolamentazione come per le polizze di ramo III (unit linked) e V (capitalizzazioni). In attesa del recepimento finale delle nuove regole, sussistono, però, delle diversità in materia di incentivi ai distributori, che assumono un particolare riguardo in presenza del servizio di consulenza prestato su base non indipendente. La Mifid II stabilisce che gli incentivi (onorari, commissioni o benefici non monetari), per la rete distributiva, siano ammissibili solamente a fronte, di un accrescimento della qualità del servizio prestato al cliente, quali, ad esempio: l’accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, anche di terzi fornitori che non hanno legami stretti con l’impresa di investimento, nella prestazione di consulenza non indipendente; l’offerta, almeno su base annuale, di altro servizio continuativo in abbinamento alla consulenza non indipendente, di carattere informativo o operativo. Oltre a ciò, tali incentivi non dovranno dare vantaggi diretti all’impresa beneficiaria e ai suoi azionisti senza un beneficio tangibile per il cliente; così come i benefici (per il cliente) e gli incentivi (per l’intermediario) dovranno essere proporzionali.
In altre parole, la Mifid II richiede l’esistenza di un requisito positivo, ovvero l’aumento della qualità del servizio al cliente. Nella Idd, invece, la riscossione degli incentivi da parte dei distributori è connessa a un’accezione negativa; ovvero, non determinare una ripercussione negativa né sulla qualità del servizio, né sul comportamento diretto ad agire nel migliore interesse del cliente. Per il 2018, tale dicotomia vi sarà ancora? (riproduzione riservata)
* avvocato patrimonialista, studio Lenzi e Associati
Fonte:
Home Intermediari Attività intermediari Nel 2018 incentivi a due velocità nella vendita di prodotti finanziari