La legge n. 24 del 2017 viene definita un “ inedito intervento normativo”.

Non è chi non veda che l’entrata in vigore delle disposizioni ora richiamate assume rilievo nell’ambito del giudizio di rinvio, posto che il giudice civile competente per valore in grado di appello, chiamato a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, dovrà verificare l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario.

L’art. 6, comma 2, legge n. 24 del 2017, infatti, abroga espressamente il più volte citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189

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A cura di Sonia Lazzini

Suprema Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale sentenza numero 24936 del 19 maggio 2017.

“Preme ora evidenziare che il tema della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, quale l’odierno imputato, per il reato di lesioni colpose, che viene devoluto al giudice del rinvio, è oggetto di un inedito intervento normativo, con il quale i legislatore pone mano nuovamente alla materia della responsabilità sanitaria, anche in ambito penale.

Il riferimento è alla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 64 del 17.3.2017, con termine di vacatio in data 01.04.2017. Ai fini di interesse, viene in rilievo l’art. 6, della citata legge n. 24 del 2017, che introduce l’art. 590-sexies cod. pen., rubricato

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, ove è stabilito:

«Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità é esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

ed ancora:

“La giurisprudenza risulta infatti consolidata nel rilevare che, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio di rinvio, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità, come pure dei profili di ascrivibilità colposa della condotta, il giudice civile è tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non quelle del diritto civile, essendo in questione, ai sensi dell’art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale.

Nel caso di specie, in particolare, lo scrutinio demandato al giudice civile dovrà specificamente riguardare l’individuazione della legge ritenuta in concreto più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, cod. pen., secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole. L’art. 6, comma 2, legge n. 24 del 2017, infatti, abroga espressamente il più volte citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

A margine di tali rilievi, è poi appena il caso di rilevare che l’ordinamento conosce casi nei quali l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa può risultare recessivo, come nel caso in cui si stata dichiarata costituzionalmente illegittima la normativa sulla cui base il principio di diritto era stato affermato nella sede rescindente.

Ne parliamo qui:

https://formazioneivass.it/prodotto/la-sicurezza-delle-cure-diventa-diritto-costituzionalmente-tutelato-assicurato/