In materia di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine:
- né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall’art. 28, primo comma, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998
- né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato.
Cassazione civile sez. I, 07/04/2017 n. 9066