Nuovi orizzonti di responsabilità della e nella Pa in un’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 2 del 12:05:2017)

Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, in materia di mancata aggiudicazione di un contratto d’appalto, per ottenere il risarcimento del danno non vi è bisogno di dimostrare l’elemento soggettivo della colpa.

Viene inoltre configurata un’ eventuale applicazione dell’articolo 2055 cc in tema di appalti pubblici:responsabilità solidale tra l’amministrazione e l’impresa beneficiaria del provvedimento illegittimo.

Ed inoltre riaffermazione del principio secondo il quale davanti al Giudice amministrativo non può essere chiamato in causa anche il singolo funzionario ma solo la pubblica amministrazione intesa come apparato.

Prossimi appuntamenti (vedi programma dettagliato)***:

Roma: 23 maggio 2017
Milano: 24 maggio 2017
Padova: 25 maggio 2017

https://formazioneivass.it/prodotto/adeguare-le-polizze-rct-ai-nuovi-orizzonti-responsabilita-della-nella-p/

a cura di Sonia Lazzini

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria (numero 2 del 12 maggio 2017) affronta alcuni temi fondamentali per comprendere i nuovi orizzonti di responsabilità della e nella Pubblica amministrazione

prima di tutto la responsabilità oggettiva della Stazione Appaltante:

“Secondo la giurisprudenza comunitaria, in materia di risarcimento da (mancato) affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni, non è necessario provare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione (Corte di giustizia, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz)”

ed inoltre, i giudici di Palazzo Spada sottolineano come:

<una parte della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 115; Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2012, n. 529) abbia in alcuni casi ritenuto che in materia di risarcimento del danno da aggiudicazione illegittima, vi sarebbe, ex art. 2055 c.c., e cioè in tema di responsabilità aquiliana e non contrattuale, una responsabilità solidale tra l’amministrazione e l’impresa beneficiaria del provvedimento illegittimo. Si è ammessa, quindi, la possibilità per il giudice amministrativo sia di pronunciare la condanna in solido al risarcimento del danno, sia di ripartire, anche solo ai fini del futuro esercizio dell’azione di regresso da parte dell’amministrazione, le quote interne di responsabilità.>

merita inoltre sottolineare che davanti al Tar o al Consiglio di Stato legittimata passiva può essere solo la Stazione appaltante in quanto:

“Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche di recente (cfr. Cass. Sez. Un. ord. 3 ottobre 2016, n. 19677), hanno ribadito che, in base agli articoli 103 Cost. e 7 c.p.a., il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa equiparata; con la conseguenza che esula dalla sua giurisdizione la domanda di risarcimento del danno proposta da un privato contro un altro privato, ancorché connessa con una vicenda provvedimentale (nella specie, si trattava della domanda di risarcimento del danno contro il funzionario autore materiale del provvedimento illegittimo).”

così infatti il Supremo Giudice civile_Cass. Sez. Un. ord. 3 ottobre 2016, n. 19677:

“‘art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l’adozione del provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario. Come emerge dalla motivazione della decisione, l’affermazione delle ragioni, per cui non è dato ipotizzare la sussistenza della giurisdizione amministrativa rispetto a pretese risarcitorie contro dipendenti pubblici, fu di assoluta chiarezza, sicché non si comprende come la resistete ne abbia dubitato. Successivamente il principio di diritto espresso dalla decisione del 2006 è stato confermato da Cass. sez. un. n. 5914 del 2008. Di seguito si registrano nei medesimi sensi Cass. sez. un. nn. 11932 del 2010 e 5408 del 2014”.

***programma dettagliato
2 – Adeguare le polizze di RCT ai nuovi orizzonti di responsabilità della e nella Pa (possibilmente PROPEDEUTICO AL 3)

Ultima ora:
Cassazione Civile n. 10506 del 28.04.2017: illegittima clausola c. d. claim’s made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato numero 2 del 12 maggio 2017: Responsabilità oggettiva della Stazione appaltante e applicazione art 2055 con l’illegittimo aggiudicatario, mancanza di legittima passiva del singolo funzionario davanti al giudice amministrativo

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