di Antonio Ciccia Messina
Tempi stretti per chiedere i danni alla p.a. per lesione di interessi legittimi (ad esempio da permessi da costruire illegittimi). La legge prevede 120 giorni, decorsi i quali si decade. Ma questo limite non viola la Costituzione. La Corte costituzionale con la sentenza n. 94 di ieri ha salvato l’articolo 30, comma 3, del Codice del processo amministrativo (dlgs 104/2010).
L’articolo in questione prevede che la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi debba essere proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
Il caso è stato sollevato dal Tar Piemonte nel corso di un giudizio promosso da una società contro un comune per ottenere il risarcimento derivante da quattro permessi di costruire poi riconosciuti illegittimi. La società ha comprato terreni edificabili e ha chiesto i permessi per costruire tre ville, un strada e le urbanizzazioni.
I lavori hanno subito uno stop immediato per effetto di una sospensione intimata dall’Anas, cui il comune si era dimenticato di chiedere un nullaosta.
Questo è arrivato, ma ormai dopo un anno, cioè quando la situazione del mercato immobiliare ha sconsigliato la società di proseguire.
In conclusione, per i ritardi accumulati imputabile all’amministrazione, il progetto non era stato portato avanti e la società ha chiesto i danni al comune.
Il Tar, però, ha constatato che la domanda di risarcimento danno era tardiva perché erano trascorsi più di 120 giorni dalla conoscenza dei fatti, da cui è derivata la possibilità di agire in via risarcitoria (cioè nel momento in cui l’Anas ha bloccato i lavori).
Il Tar Piemonte ha portato la questione alla Corte costituzionale, che però non ha ritenuto fondata l’eccezione.
Il problema è la previsione di un termine corto per avviare un processo per chiedere in via autonoma il risarcimento dei danni alla pubblica amministrazione per violazione dell’interesse legittimo, mentre per la lesione dei diritti soggettivi vale il termine di prescrizione di cinque anni. Non ci sarebbe parità di trattamento. In gioco ci sarebbe poi il diritto di difesa, da valutare anche alla luce della dichiarazione europea dei diritti dell’uomo.
La Consulta ha seguito un diverso orientamento.
Il codice del processo amministrativo prevede che il risarcimento del danno effetto della illegittima attività della pubblica amministrazione possa essere ottenuto proponendo l’azione di condanna esercitata in via autonoma e, in questo caso, scatta la tagliola dei 120 giorni. In via autonoma significa senza impugnare l’atto che causa il danno. Se non si impugna l’atto si hanno 120 giorni di tempo e poi il diritto si estingue.
Ma secondo la Corte costituzionale non c’è lesione del principio di uguaglianza o altro profilo di irragionevolezza della norma.
La Consulta ricorda che il legislatore gode di ampia discrezionalità in tema di disciplina degli istituti processuali e questo vale anche per i termine decadenziale o prescrizionale a seconda delle peculiari esigenze del procedimento.
Qui abbiamo l’interesse generale a non lasciare in sospeso una questione importante come l’eventuale debito per danna da pagare al privato. Tra l’altro, conclude la Consulta, il termine di 120 giorni è anche più lungo di altri termini decadenziali previsti in altri casi e di per sé il termine non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti di difesa come delineato anche dalla disciplina si diritti dell’uomo.
Fonte: