Tra gli indici per ottenere il rating di impresa, anche le precedenti escussioni sia della garanzia provvisoria che di quella definitiva.
di Sonia Lazzini
Le future modifiche al comma 7 dell’articolo 93 in tema di riduzioni della garanzia provvisoria (automaticamente applicabili anche a quella definitiva) prevedono la possibilità di riduzione dell’importo in caso di possesso del rating di impresa.
L’ANAC per rilasciare l’apposita certificazione dovrà tener conto “dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto”.
Merita ricordare che nelle Linee guida numero 6 si annovera fra le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto anche:
la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.
Mentre fra i gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, assumono rilevanza:
tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall’art. 93 del Codice.
Da parte nostra un’osservazione:
il decreto correttivo al codice dei contratti modifica il comma 6 dell’articolo 93 per cui, dall’entrata in vigore delle nuove disposizione, l’escussione della garanzia provvisoria sarà prevista senza necessità di dimostrazione dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (come era d’altra parte previsto nel comma 7 del precedente articolo 75 nella normativa del 2016).
Ne parleremo qui:
https://www.assinews.it/04/2017/nuovi-obblighi-assicurativi-negli-appalti/660039491/