Nell’assicurazione della responsabilità civile, il diritto sancito dall’art. 1917, comma terzo, c.c. dell’assicurato a ottenere la refusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere in giudizio contro il terzo danneggiato, va escluso nel caso in cui l’assicurato abbia deciso di costituirsi in giudizio senza avere interesse a resistere alla domanda o senza potere ricavare utilità dalla costituzione in giudizio.
E se la condotta dell’assicuratore appare adeguata e, dunque, l’interesse dell’assicurato, se sussistente, è adeguatamente difeso, non vi è ragione per la refusione delle spese ex art. 1917, comma 3, c.c.
Cassazione civile sez. III, 20/04/2017 n. 9948