di Dario Ferrara

Gli esami non finiscono mai, ma l’automobilista coinvolto nel sinistro evita di rifare quello di guida. È infatti illegittima la revisione della patente disposta dalla Motorizzazione civile a carico del conducente perché al momento dell’incidente va troppo veloce in prossimità dell’incrocio: il provvedimento, infatti, risulta legittimo solo se motiva perché sarebbe venuta meno l’idoneità tecnica dell’interessato a guidare veicoli per i quali è stato autorizzato in passato. È quanto emerge dalla sentenza 2405/17, pubblicata dalla quinta sezione del Tar Campania. Trovano ingresso le censure dell’automobilista dopo il rigetto del ricorso gerarchico contro la revisione della licenza. In effetti l’interessato risulta multato per eccesso di velocità, con cinque punti patente tagliati: correva troppo all’intersezione fra la statale e la tangenziale. Non conta, tuttavia, chi sia responsabile del sinistro in quanto la revisione della patente ben può scattare anche senza una violazione delle norme sul traffico, oltre che civili e penali: basta un episodio che legittimi il ragionevole dubbio da una parte sull’idoneità psicofisica e dall’altra sull’idoneità tecnica del conducente. Ma l’amministrazione è comunque tenuta a spiegare perché ritiene che l’interessato non sappia più guidare, e dunque deve rifare l’esame, oppure non è in condizioni, e quindi deve farsi visitare dalla commissione medica locale. Diversamente il provvedimento di revisione è illegittimo. Al ministero dei trasporti non resta che pagare le spese di giudizio.
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