Stop al beneficio della preventiva escussione
di Renzo La Costa
L’art. 1292 del codice civile stabilisce che «l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori». Sostanzialmente la previsione codicistica stabilisce che due o più soggetti possano risultare entrambi obbligati al pagamento di un debito o comunque all’esecuzione di una prestazione in favore di un determinato creditore. Il successivo art. 1294 c.c. prevede altresì che «i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente». Possono essere ritenute queste due norme quelle fondanti della disciplina introdotta in materia di responsabilità solidale negli appalti dall’originario art. 29 del dlgs 276/2003, poi interessato da successivi interventi legislativi. Con l’approvazione del dl 25/2017 varato dal governo al fine di evitare la consultazione referendaria promossa dalla Cgil, rimane invariata la responsabilità solidale tra committente e appaltatore a favore dei lavoratori creditori, ma cambiano le modalità con cui far valere la garanzia normativa. Il previgente art. 29 cit. prevedeva, che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro rispondesse in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), i crediti contributivi e i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto. La responsabilità solidale poteva essere attivata dal lavoratore entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell’appalto. La successiva legge 9 agosto 2013, n. 99, ha stabilito inoltre che la disposizione di cui all’articolo 29, comma 2, del dlgs 276/2003 trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Con il dl 25/2017, ferma restando la solidarietà delle due parti, viene eliminato il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore. In altri termini, i lavoratori creditori di retribuzioni, contribuzioni e accessori potranno aggredire direttamente il committente per il pagamento del dovuto; sarà poi facoltà del committente medesimo rivalersi sull’appaltatore. Ne deriva anche che l’azione esecutiva nei confronti del committente non è più subordinata a un precedente tentativo di escussione nei confronti dell’appaltatore. Tra le conseguenze derivanti da tale nuova previsione, appare evidente che il committente è ora chiamato a un controllo maggiormente stringente sull’esatto adempimento retributivo e contributivo dell’appaltatore, al fine di garantirsi da inattese azioni di recupero. Va qui evidenziato che rimane invariata la previsione introdotta dal 1° comma dell’art. 9 dl 76/2013 con il quale si è espressamente dichiarato che la disciplina della solidarietà di cui all’art. 29 comma 2, dlgs 276/2003 non si applica agli appalti delle pubbliche amministrazioni, valendo quindi per il solo settore privato. Il medesimo dl 25/2017 ha inoltre abrogato la norma che consentiva ai contratti collettivi di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge. Può inizialmente apparire singolare che proprio il sindacato, parte attiva nella contrattazione collettiva, abbia richiesto (con il quesito referendario) l’abolizione di una facoltà attribuita alle parti contrattuali. Ma a ben guardare, è evidente che tale facoltà ove esercitata, non poteva che condurre a previsioni inter partes verosimilmente in pejus rispetto alla normativa generale. La medesima facoltà previgente dell’intervento derogatorio da parte della contrattazione collettiva, produceva in effetti anche disparità di trattamento tra lavoratori dello stesso settore: se infatti anche per un medesimo appalto da eseguirsi in più territori, interveniva con una contrattazione territoriale di secondo livello una clausola derogatoria, si conseguiva l’effetto che per taluni territori rilevava la valenza della normativa o Ccnl generali, mentre per quel territorio oggetto dell’accordo, a parità di opere, qualifiche e inquadramenti, potevano verificarsi condizioni diverse e presumibilmente al ribasso rispetto alla garanzia collettiva. Il dl 25/2017 è stato convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 (in G.U. 22/4/2017, n. 94).
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