di Nicola Mondelli
Sia l’anticipo pensionistico (Ape sociale) sia il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci introdotti nella legislazione previdenziale dall’articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e disciplinati con due decreti del presidente del consiglio dei ministri, potrebbero trovare scarsissima adesione tra il personale della scuola a causa delle perplessità e riserve circa le modalità applicative delle disposizioni contenute nei due decreti.
Perplessità e riserve, come sottolinea Domenico Proietti, responsabile del settore previdenza della Uil, che riguardano soprattutto i tempi per la presentazione delle domande nel 2017 (entro il 15 luglio) e di pubblicazione della graduatoria (entro il 15 ottobre), tempi che non essendo compatibili con le scadenze previste dal Miur per la comunicazione di cessazione dal servizio del personale scolastico e per l’accesso al trattamento pensionistico (esclusivamente dal 1° settembre) se non modificati impediranno al personale scolastico di accedere alle due prestazioni.
Limitatamente all’Ape sociale, quella dei tempi di presentazione delle domande di accesso al nuovo istituto non sembra comunque essere la causa principale che possa giustificare una previsione di domande da parte solo del 4 o al massimo del 5% dei circa 100 mila tra docenti e personale Ata in servizio con contratto a tempo indeterminato (9 mila sono docenti della scuola dell’infanzia; 22.500 quelli della scuola primaria; 22 mila quelli della scuola secondaria di 1° grado; 26 mila quelli della scuola secondaria di 2° grado e 17.500 tra direttori dei servizi generali (Dsga), assistenti amministrativi e tecnici e personale ausiliario ed equiparato), che alla data del 1° maggio 2017 risultano avere compiuto il sessantatreesimo anno di età. E al tempo stesso essere ancora lontani dall’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 e cioè 66 anni e sette mesi al 31 dicembre 2018.
Le cause principali sembrano invece essere, oltre all’età anagrafica: le particolari condizioni per l’accesso; la misura e i tempi di erogazione dell’indennità e quelli di pagamento dell’indennità di buonuscita.
Trattandosi di personale attualmente in servizio, per accedere all’Ape sociale, il richiedente deve essere in possesso, oltre all’età anagrafica predetta e non essere titolare di un trattamento pensionistico diretto, di una delle seguenti condizioni: una anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992; una anzianità contributiva di almeno 30 anni ed essere stato riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento; una anzianità contributiva di almeno 36 anni, se insegnante della scuola dell’infanzia che alla data della domanda svolga tale funzione in via continuativa da almeno sei anni.
ale attività, dispone l’art. 53 del decreto legge n. 50/2017, si considera svolta in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell’indennità la medesima attività lavorativa non ha subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che la citata attività sia stata svolta nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia(66 anni e sette mesi entro il 31 dicembre 2018) sarà erogata mensilmente per dodici mensilità l’anno, una indennità pari all’importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda di accesso all’Ape e non potrà superare in ogni caso l’importo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto alla rivalutazione.
La buonuscita inizierà ad essere pagata, sulla base della disciplina vigente in materia, a decorrere dal compimento dell’età prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
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