Pagine a cura di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
Adeguata verifica per ogni soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio e da effettuarsi su ogni cliente a prescindere dal tipo di prestazione richiesta. Particolare attenzione alla ragionevolezza delle operazioni anche nell’ottica della coerenza economico patrimoniale.
Sono queste le principali novità in tema di valutazione del cliente e dell’operazione richieste dalle nuove disposizioni antiriciclaggio.
Adeguata verifica uguale per tutti. In primo luogo non c’è più alcuna distinzione fra obblighi di adeguata verifica richiesti agli intermediari finanziari, ai professionisti, ai revisori contabili e da parte di altri soggetti.
Il novellato articolo 17, infatti, reca disposizioni generali per tutti i soggetti obbligati alla verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività bancaria, finanziaria o professionale. Vengono inoltre, catalogati in un’unica categoria i professionisti (dottori commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro ed altri soggetti che operano in campo contabile) nonché i revisori persone fisiche e società di revisione (art. 3, comma 4).
Prestazione professionale rilevante. Per prestazione professionale il nuovo art. 1, (punto gg), intende «Una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata».
L’art. 17 (comma 1, lett. a) stabilisce, a riguardo, che si dovrebbe procedere all’adeguata verifica «in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale».
Da quanto sopra deve desumersi che ogni prestazione professionale (senza tener conto del valore dell’operazione) vada a determinare gli obblighi di adeguata verifica a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 15.000 euro ma anche dalla patrimonialità intrinseca alla medesima.
L’adeguata verifica resta esclusa nell’attività di mera redazione e trasmissione di dichiarazioni fiscali e di adempimenti in materia di amministrazione del personale.
La ragionevolezza delle prestazioni e la coerenza economico patrimoniale. Circa le disposizioni generali e le modalità di esecuzione dell’adeguata verifica, innovative appaiono alcune disposizioni di cui all’art. 17 comma 3, lett. b, e 18 (comma 1, lett. c).
Dalla lettura combinata di detti passaggi emerge che nelle operazioni di adeguata verifica ai fini della ragionevolezza della operazione il destinatario della normativa sia chiamato nell’acquisizione dei dati dei clienti e delle operazioni ad una valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale rapportando i volumi delle operazioni con le risorse economiche a disposizione del cliente. Un rapporto asimmetrico, in merito a queste circostanze infatti, cioè operazioni di volume troppo elevato in relazione alle presumibili risorse a disposizione del cliente potrebbero far ritenere che possano essere in atto operazioni di riciclaggio di denaro.
In generale l’estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo dovrà essere tanto più incisiva quanto più elevato risulterà il livello di rischio rilevato.
Il titolare effettivo. Il titolare effettivo dovrà essere identificato in ogni società, trust, associazione o fondazione, anche nei casi di basso rischio. Quando l’individuazione del titolare effettivo risulti difficoltosa esso (essi) dovrà (dovranno) essere individuato (i) nelle persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società.
Il titolare effettivo viene definito direttamente all’art. 20 (e non più in un allegato tecnico), come la persona fisica o le persone cui in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Meglio definito, inoltre, il concetto di controllo ed i criteri per individuare lo stesso. Ottenere informazioni accurate ed aggiornate sul titolare effettivo è infatti ritenuto un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e quindi utilizzare la società (o l’ente) per finalità di riciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo.
È anche in virtù di ciò che da un lato ne viene chiesta l’identificazione in ogni struttura (societaria e non) e, dall’altro se ne richiede d’ora innanzi l’identificazione anche nelle adeguate verifiche semplificate.
L’iscrizione dei titolari effettivi al registro delle imprese. Ai sensi dell’art. 21, le imprese dotate di personalità giuridica, con obbligo di iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè srl, spa, sapa e cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati) avranno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva. Le notizie in merito al (o ai) titolari effettivi saranno conservate in apposite sezioni del registro delle imprese ad accesso riservato. Per i trust essendo obbligati alla comunicazione dei titolari effettivi, il fiduciario o i fiduciari le sanzioni in oggetto saranno imputate a questi ultimi.
L’accesso al registro dei «TE» sarà concesso liberamente al Mef, alle autorità di vigilanza del settore, all’Uif, agli organi investigativi, alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale. I soggetti privati, obbligati all’adeguata verifica per accedere ai dati dei titolare effettivo, dovranno versare diritti di segreteria.
Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della norma, con apposito decreto del Mef di concerto col Mise saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese. Con lo stesso provvedimento verranno disciplinati i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.
Conservazione dei dati. Il testo approvato dal Cdm conferma l’abrogazione dell’archivio unico per tutte le categorie dei soggetti vigilati, sia esso di tipo cartaceo che informatico.
Tuttavia, con il nuovo art. 31, viene richiesto ai destinatari del decreto di conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela e l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:
a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico;
b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
c) la data, l’importo e la causale dell’operazione;
d) i mezzi di pagamento utilizzati.
In attesa delle nuove norme in tema di conservazione dei dati (che peraltro dovrebbe garantirne la storicità) , in relazione al combinato disposto dell’art. 34, comma 3 (le autorità di vigilanza di settore possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relative a clienti, contenute negli archivi informatizzati) e delle disposizioni finali del nuovo decreto (secondo cui le norme emanate dalle autorità di vigilanza di settore, continuano a trovare applicazione fino al 31/3/2018), per i prossimi mesi, sembrerebbero potersi mantenere le attuali modalità operative con conseguente registrazione dei dati in archivio unico. Successivamente, tuttavia, le singole autorità di vigilanza di settore (art. 34, comma 3) e, per i professionisti gli organismi di autoregolamentazione (art. 11, comma 2) dovranno chiarire quali saranno le future regole.
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