Nelle ipotesi di sinistro stradale cagionato da un veicolo non identificato, l’omessa denuncia del fatto agli organi di polizia competenti non è sufficiente a rigettare la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti dell’impresa indicata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; il danneggiato da veicolo sconosciuto, infatti, non ha l’obbligo di presentare querela, per ottenere il risarcimento, essendo, tale adempimento, un mero indizio in relazione al fatto che il sinistro abbia avuto luogo.
La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio; l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Cassazione civile sez. III, 17/02/2016 n. 3019